11/02/2020 – Attività ricettive limitate

Attività ricettive limitate
L’esenzione Imu per gli enti non commerciali è prevista per le attività ricettive svolte in forma non commerciale.
L’agevolazione non può essere riconosciuta agli enti ecclesiastici che svolgono attività ricettive religiose, ma che in realtà operano come strutture alberghiere.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 22223 del 5 settembre 2019.
Per la Cassazione devono essere considerate irrilevanti «le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se l’attività ricettiva è rivolta ad un pubblico indifferenziato o, invece, a categorie predefinite e che il servizio non sia offerto per l’intero anno solare. Il fornitore di servizi è, inoltre, tenuto ad applicare tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la struttura non deve funzionare come un normale albergo».
Pertanto, non può essere riconosciuta l’esenzione a un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un’attività «a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente», essendo l’agevolazione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente all’esercizio del culto e «alla cura delle anime».
Per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se tali attività, ancorché esercitate da enti religiosi, siano svolte con finalità non commerciali.
Anche il dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia (circolare 2/2009) ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico, devono mancare gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta agli enti fornire la prova che ricorrano in concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all’esenzione.

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