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Il Tar Emilia-Romagna, con la sentenza n. 709/2020 , ha ribadito che il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge 241/90 in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 18 maggio 2020, n.3148) non costituisce una facoltà, ma in un doveroso “modus procedendi” volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor partecipationis” e della semplificazione, rappresentando quindi un’applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 che impone all’Amministrazione di accertare l’esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n.1116

Nel caso di domande telematiche il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Invero, le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (ancora condivisibilmente T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2019, n.550).

Per tali considerazioni il ricorso del candidato escluso è stato accolto e l’esclusione dal concorso annullata. 

 

Qui la sentenza 

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