25/08/2020 – Il privato che realizza occasionalmente opere a scomputo non può essere obbligato a dotarsi di regolamento per la nomina dei commissari!

Il privato che realizza occasionalmente opere a scomputo non può essere obbligato a dotarsi di regolamento per la nomina dei commissari!
Tar Liguria, Sez. I, 24/ 08/ 2020, n. 594.
Scritto da Roberto Donati 24 Agosto 2020
 
 
Ancora sull’articolo 77 del Codice, questa volta posto in relazione alla sua applicazione da parte di soggetto privato.
Concessionaria ( una s.r.l ) bandisce procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento delle opere pubbliche e di urbanizzazione connesse alla realizzazione di un nuovo porto turistico ( da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
La seconda classificata impugna il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti della procedura, con motivi relativi alla competenza dei Commissari ed alle modalità della loro nomina.  
La parte maggiormente significativa di Tar Liguria, Sez. I, 24/ 08/ 2020, n. 594 risulta essere quella in cui si stabilisce che non risultano violati i principi di trasparenza e imparzialità nella scelta dei componenti della Commissione giudicatrice.
Con l’art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, il legislatore ha previsto che, nel periodo transitorio fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano la commissione giudicatrice secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.
Ha precisato condivisa giurisprudenza, tuttavia, che tale disciplina non deve essere interpretata in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione che tenga conto della ratio ad essa sottesa, sicché la mancata formalizzazione delle regole predette costituisce una inosservanza meramente formale e non idonea ad inficiare la legittimità degli atti di formazione della commissione giudicatrice, laddove non sia dimostrata in concreto la violazione dei principi di competenza e di trasparenza (Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4865; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 21 ottobre 2019, n. 625; T.A.R. Veneto, sez. I, 7 giugno 2018, n. 613).
Del resto, l’odierna resistente è un’impresa privata che realizza in modo occasionale opere a scomputo e, come tale, non può ragionevolmente ritenersi soggetta all’obbligo di approvare un regolamento interno per la nomina dei commissari.
Tanto precisato, le censure sollevate con il terzo motivo di gravame paiono destituite di fondamento, poiché non supportate da elementi atti a dimostrare che la scelta dei commissari non sia stata presidiata dalle necessarie garanzie di trasparenza e imparzialità.
Parte ricorrente allega, altresì, che si trattava della stessa Commissione giudicatrice nominata per l’affidamento della precedente fase dei lavori, ma tale rilievo non sembra configurare una censura di legittimità che, in ogni caso, sarebbe inammissibile in ragione della mancata individuazione della disposizione normativa che avrebbe eventualmente imposto la rotazione dei commissari.
Il ricorso viene respinto.

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