03/08/2020 – Trattamento accessorio delle P.O.

Veneto, del. n. 104 – Trattamento accessorio delle P.O.
Pubblicato il 31 luglio 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito al trattamento accessorio spettante ai titolari di posizione organizzativa, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal d.l. 34/2019, c.d Decreto Rilancio e nel D.M. attuativo del 17 marzo 2020.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 104/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno ribadito che gli enti privi di dirigenza possono incrementare il trattamento accessorio destinato agli incaricati di posizioni organizzativa  con contestuale riduzione  di valore delle proprie capacità assunzionali, determinate ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo, ove ne ricorrano  tutte le condizioni previste dall’art. 11 bis, comma 2 del d.l. 135/2018.
La Corte dei Conti ha precisato che l’art. 11 bis, comma 2 del d.l. 135/2018  non essendo stato abrogato espressamente dal legislatore e non risultando incompatibile con le nuove disposizioni introdotte dal d.l. 34/2019 in materia assunzionale appare tutt’oggi pienamente vigente.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, qualora gli enti privi di dirigenza abbiano capacità assunzionali tali da consentirgli di incrementare la spesa del personale, ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, potranno rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e di posizione avvalendosi della facoltà introdotta dall’art. 11 bis, comma 2 del d.l 135/2018.

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