21/11/2019 – TAR Sicilia, sentenza n. 2203/2019: “Il dovere di sinteticità nella redazione degli atti difensivi discende direttamente dalla norma primaria”

Ricorso con troppi allegati? Le spese aumentano
TAR Sicilia, sentenza n. 2203/2019: “Il dovere di sinteticità nella redazione degli atti difensivi discende direttamente dalla norma primaria”
di Fabrizio Corona
Pubblicato il 20/11/2019
Sicilia, prima Sezione, nella sentenza 17 settembre 2019, n. 2203 (testo in calce) accoglie l’eccezione presentata dall’Avvocatura dello Stato sulla violazione del principio di sinteticità del ricorso, precisando che: “Il dovere di sinteticità nella redazione degli atti difensivi discende direttamente dalla norma primaria di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. pienamente vigente all’epoca dell’introduzione di entrambi i giudizi”.
Nella sentenza in esame, avente ad oggetto l’accertamento del diritto del lavoratore ricorrente alla ricostruzione integrale della sua carriera lavorativa per finalità giuridiche ed economiche, la restituzione delle somme trattenute illegittimamente sullo stipendio ed il suo diritto al risarcimento dei danni subiti o subendi, il Tar Sicilia ha stabilito che dei due ricorsi presentati, uno di 109 pagine e l’altro di 293 pagine, vi fossero numerosi documenti eccedenti rispetto alla vicenda in esame. Il TAR Sicilia ravvisa che la violazione non può essere giustificata dalla complessità della vicenda e che il dovere di sinteticità, posto a presidio di valori primari quali l’efficienza e la celerità del giudizio, riescono devolvere all’organo giudicante una cognizione sicuramente funzionale ad una più precisa e consapevole intelligenza delle questioni dedotte.
Il TAR, inoltre, precisa che il dovere di chiarezza e sinteticità è riferito dal codice non solo agli scritti difensivi, ma più genericamente agli atti, includendo in tale accezione anche i documenti depositati. Il deposito di un documento costringe infatti le controparti ed il collegio alla lettura dello stesso, anche al solo scopo di valutarne la pertinenza e la rilevanza, andando ad ostacolare nel processo la tutela di valori quali il canone di chiarezza e di sinteticità funzionale.
I motivi che hanno spinto il TAR Sicilia a pronunciarsi in tal senso, son stati dettati dall’analisi della documentazione depositata, ritenuta dall’organo giudicante “inconferente con il thema decidendum” e dalla lettura del ricorso che riproduceva, con la tecnica del copia-incolla, parti di testo precedentemente esposte in punti diversi dello scritto.
Il TAR, fa presente nella sua decisione che deve tener conto anche del rispetto dei principi di chiarezza e di sinteticità, stabiliti dalla legge. Sulla base di questi principi, l’abnorme violazione non può che riflettersi sulla liquidazione delle spese, quantificate in € 8.000,00. Il TAR stabilisce che le stesse vengano liquidate avendo riguardo alla natura ed alla quantità delle attività processuali, considerato peraltro che la liquidazione concerne due giudizi, nonché “alla violazione da parte della difesa ricorrente dei principi di chiarezza e  sinteticità del giudizio” richiamati dal’articolo 3 comma 2 c.p.a.

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