13/11/2019 – Commissari di concorso: se dipendenti pubblici sempre in servizio. I compensi solo se “esterni”

Commissari di concorso: se dipendenti pubblici sempre in servizio. I compensi solo se “esterni”
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 13/11/2019)
L’articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019, si rivela norma estremamente complessa e difficile da attuare. Pur appartenendo ad una legge che pomposamente di autoqualifica “concretezza”, di concreto, considerata la poca qualità della formulazione del testo, ha purtroppo ben poco. La concretezza nel lavoro pubblico (e ovviamente non solo) si conquisterebbe prima di tutto scrivendo le leggi in modo chiaro e non arruffato.

Andiamo al problema. Esaminiamo il testo del comma 12 dell’articolo 3 citato prima: “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza ferma restando in questo caso la necessita’ dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”.

Alla luce delle considerazioni svolte fin qui, quindi, è possibile riscrivere l’articolo 3, comma 12, della legge 56/2019, in modo più chiaro e completo come segue:
  1. un dipendente pubblico incaricato come presidente, membro o segretario di una commissione di concorso pubblico;
  2. sia che dipenda dalla medesima amministrazione che ha indetto il concorso, sia che dipenda da altra amministrazione;
  3. svolge l’incarico: sempre in ragione dell’ufficio ricoperto: è, quindi, un’attività che rientra nelle prerogative dei dipendenti pubblici, e se presso la medesima amministrazione di appartenenza, l’incarico è svolto in quanto conferito dall’amministrazione presso cui presta servizio; in questo caso non può mai ottenere lecitamente alcun compenso, qualunque sia la qualifica che possiede, dirigenziale o non dirigenziale; se presso alta amministrazione, l’incarico è svolto su autorizzazione ed eventualmente designazione dell’amministrazione presso cui presta servizio; in questo caso, per effetto della parziale disapplicazione dell’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 ristretta alla sola fattispecie delle commissioni di concorso, i dipendenti con qualifica dirigenziale potranno essere compensati dalle amministrazioni che gestiscono i concorsi, come già avviene per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale.
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