29/07/2019 – Consiglieri comunali – lesione del decoro e della dignità del segretario comunale – diritto di critica politica – non applicabile la scriminante di cui all’art. 51c.p. 

Consiglieri comunali – lesione del decoro e della dignità del segretario comunale – diritto di critica politica – non applicabile la scriminante di cui all’art. 51c.p. 

“Si riscontra un dato che non può essere sottaciuto.
Un conto è l’ammissibilità del ruolo attivo e propositivo del segretario potendo influenzare, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, anche la fase preliminare della definizione dell’indirizzo politico del Comune, altra questione è la partecipazione nella competizione politica.
Significativa, sul tema è stata la pronuncia della Corte di Appello di Roma, che con la sentenza 2317/2019 esclude la funzione ed il ruolo del segretario comunale dalla competizione politica. Ed in effetti, il diritto di critica politica può rendere non punibili alcune espressioni utilizzate, nel corso delle sedute del consiglio comunale, ma non può scriminare la portata denigratoria di frasi ed apostrofazioni, tali da integrare elementi di lesione al decoro ed alla dignità della persona e nel caso di specie del segretario comunale, in un clima non caratterizzato da un dibattito ordinato, pacato e civile, che si è era concluso, peraltro, in una circostanza anche con l’abbandono della seduta consiliare, per malore dello stesso segretario.
Il Tribunale di Frosinone afferma che il consigliere comunale può pronunciare frasi in un contesto di scontro politico, che può svolgersi con toni duri ed aspri ed anche se pronunciate nei confronti del segretario comunale, le stesse «non appaiano avere una valenza offensiva, ma semmai sottendono un richiamo preciso al ruolo ed alla funzione rivista…». Indi le espressioni pronunciate dal consigliere «non possono ritenersi lesive del decoro personale del…. [segretario comunale], è risultano semmai correlate a un evidente intento di stigmatizzare determinati comportamenti relativi alla funzione esercitata ed alla dimensione politica del destinatario, con conseguente applicazione della scriminante ex art. 51 cp.».
Ritiene la Corte di Appello di Roma, «diversamente da quanto opinato dal primo giudice, che alla fattispecie non sia applicabile la scriminante di cui all’art. 51c.p., poiché, avuto riguardo alla posizione ed alle funzioni istituzionali del Segretario comunale, che, evidentemente, non partecipa alla “competizione politica”, le espressioni rivolte alla sua persona non possono essere ricondotte in tale ambito, laddove, invece, si ritiene la prevalenza della libertà e di critica rispetto ad altri diritti costituzionalmente garantiti».”

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