24/12/2019 – L’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati

L’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati
In ordine all’obbligo di cui all’art. 18 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si chiede se per un Ente Pubblico Economico tale obbligo riguardi tutti gli incarichi conferiti o autorizzati o soltanto quelli attinenti all’attività esercitata all’interno dell’ente. In particolare, si chiede se siano oggetto di pubblicazione anche le autorizzazioni concesse per attività tipo barista, istruttore palestra, ecc..
 
a cura di Simone Chiarelli
La disposizione di cui all’art. 18 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recita “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”.
La norma non pone alcuna precisazione nè limitazione alla tipologia di incarichi oggetto di pubblicazione, ricollegando l’obbligo a tutti quelli ” conferiti o autorizzati”.
Pertanto, stante la finalità di pubblicità a fini di trasparenza (anche in relazione al controllo di eventuali incompatibilità da parte dei cittadini) non vi sono ragioni per escludere dall’obbligo di pubblicazione anche incarichi “non pertinenti” allo svolgimento dell’attività all’interno dell’Ente qualora debitamente autorizzati. Del resto se l’ente ha ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione allo svolgimento di detta attività l’ha comunque ritenuta compatibile con l’attività svolta all’interno dell’ente e questo profilo può essere oggetto di valutazione/controllo proprio tramite il meccanismo dell’obbligo di pubblicazione.
Tale obbligo, già previsto dall’art. 11, comma 8, lett. i), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche nella formulazione del citato decreto non lascia spazio a interpretazioni restrittive..

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