05/12/2019 – In vista l’accertamento esecutivo – Nel Ddl di bilancio l’estensione dell’istituto ai tributi locali

In vista l’accertamento esecutivo – Nel Ddl di bilancio l’estensione dell’istituto ai tributi locali
Il Sole 24 Ore – 04 Dicembre 2019
A partire dagli atti di accertamento emessi dal primo gennaio 2020, anche nei tributi comunali debutta l’ accertamento esecutivo, se dovesse essere approvato il disegno di legge di bilancio. Questa novità riguarderà non solo le entrate tributarie ma anche quelle patrimoniali. Il modello di riferimento è quello disegnato nell’ articolo 29 del Dl 78/2010 per i tributi erariali. I nuovi accertamenti recheranno l’ indicazione che, in caso di mancato pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, l’ atto acquisirà la qualifica di titolo esecutivo, con l’ effetto che il soggetto incaricato della riscossione sarà legittimato ad agire in sede espropriativa e/o cautelare, senza altro avvertimento. A legislazione vigente, invece, dopo la notifica dell’ avviso di accertamento, per poter procedere agli atti esecutivi, comuni devono provvedere a far notificare la cartella di pagamento o l’ ingiunzione fiscale.
Una volta decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il carico è affidato al soggetto incaricato per la riscossione. Di ciò, il contribuente verrà informato con una raccomandata o una mail. In caso di proposizione del ricorso, opera la moratoria degli atti esecutivi per 180 giorni. Durante tale fase, il riscossore può tuttavia procedere alle misure cautelari, quali il fermo amministrativo e l’ ipoteca. Si ricorda, in proposito, che per i tributi comunali la proposizione del ricorso inibisce la sola riscossione delle sanzioni, mentre sono dovuti per intero, di regola, l’ imposta e gli interessi. In presenza di accertamenti definitivi, invece, le operazioni di recupero possono iniziare immediatamente. L’ attività di riscossione coattiva avverrà, anche per gli enti che non si avvalgono dell’ Ader, secondo le regole del titolo II del Dpr 602/1973. Come già accade per i tributi erariali, il debutto dell’ accertamento esecutivo comporterà l’ inapplicabilità delle regole riferite al termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo.
A legislazione vigente, infatti, i Comuni devono rispettare un doppio termine di decadenza: uno riferito alla notifica dell’ atto di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo) e l’ altro riferito alla notifica della cartella o dell’ ingiunzione (31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo). In futuro, pertanto, sarà sufficiente che le attività di recupero rispettino i termini prescrizionali (di regola, cinque anni), che peraltro possono sempre essere interrotti attraverso la notifica di un’ intimazione di pagamento. Per cercare di prevenire inattese azioni di aggressione del patrimonio e scongiurare i rischi di notifiche errate, è previsto che per somme non superiori a 10mila euro le operazioni di recupero siano precedute dalla notifica di un sollecito a versare le somme dovute entro 30 giorni.
È altresì stabilito che qualora fossero ravvisati rischi per il recupero del credito comunale, l’ intero importo accertato, comprese le sanzioni, sia affidato al riscossore. Un’ altra novità collegata alla riforma è la disciplina della rateazione. Si ricorda in proposito che, allo stato attuale, se il comune non si avvale dell’ Ader non esiste una normativa di riferimento, con la conseguenza che l’ intera materia è devoluta ai regolamenti locali. Dal primo gennaio 2020, invece, è disposto che, in assenza di regolamenti locali, la rateazione debba andare da un minimo di 4 rate mensili, per somme non superiori a 500 euro, a un massimo di 72 rate mensili, per somme maggiori di 20mila euro. Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. In tal caso, il debito residuo non può più essere dilazionato.

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