01/04/2019 – Appalti: l’esclusione per pregressa negligenza professionale

Appalti: l’esclusione per pregressa negligenza professionale

Pubblicato il 29 marzo 2019


La risoluzione anticipata del contratto, non contestata in giudizio, fondata sulla violazione del Codice Etico della stazione appaltante, se per alcuni versi non prova necessariamente l’assenza di capacità professionale e tecnica in capo all’operatore, per altri è inequivocabilmente indice dell’assenza di integrità, intesa questa come “moralità professionale”.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 3910 del 25 marzo 2019.

Nel caso di specie l’operatore economico aveva dichiarato, nella documentazione amministrativa, l’esistenza a suo carico di tre pregresse risoluzioni contrattuali, non contestate in giudizio, disposte per la violazione del Codice Etico delle stazioni appaltanti e per la violazione delle prescrizioni contrattuali che ne imponevano il rispetto.

Pur non attenendo le risoluzioni, in senso stretto, ad una difettosa esecuzione della prestazione, la stazione appaltante aveva ritenuto le vicende risolutive particolarmente gravi e significativi ed idonee ad incidere negativamente sull’integrità e affidabilità del concorrente.

Di conseguenza, l’operatore economico era stato escluso dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016.

I giudici amministrativi hanno ritenuto corretta la valutazione tecnico-discrezionale posta in essere dalla stazione appaltante.

In tema di commesse pubbliche, le prescrizioni del Codice etico costituiscono una essenziale barriera a salvaguardia della serietà e della affidabilità degli operatori che contrattano con le amministrazioni.

Il Codice etico di un ente è il documento volto ad individuarne doveri e responsabilità nello svolgimento della propria attività ed ha la funzione e lo scopo di vietare alcuni comportamenti, anche da parte di soggetti estranei allo stesso ente e che con esso interagiscono, in quanto tali comportamenti ledono l’etica e i valori cui l’ente si ispira.

In tale prospettiva, la violazione del Codice etico assurge a condotta particolarmente odiosa, che si pone in radicale contrasto con i principi di lealtà, integrità, fiducia.

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