tratto da gianlucabertagna.it

Il turn-over diverso tra dipendenti e dirigenti

30-03-2019

Non vorrei sbagliarmi, né essere troppo semplice, ma sta cosa che ancora non si sa come calcolare le capacità assunzionali dei dirigenti rasenta l’assurdo.

L’ultima novità è che la Corte dei conti della Puglia (deliberazione 30/2019) ha richiesto l’esame della questione da parte della Sezione Autonomie.

Perché non si parte mai dalle norme? È tutto così semplice:

L’art. 3 del d.l. 90/2014 prevede le regole a regime per il turn-over degli enti locali NON FACENDO nessuna distinzione tra dipendenti e dirigenti. In tale norma, si dice che a decorrere dall’anno 2018 la percentuale del turn-over è al 100%. Ripeto: senza distinzione di budget!!

L’art. 1 comma 228 della legge 208/2015, invece, disciplina le capacità assunzionali per i soli anni 2016/2017/2018 e in questo caso la norma dice: “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente”. Quindi, solo questa norma tiene separati i due budget!!

Tradotto: fino al 2015 il budget è unico, per gli anni 2016, 2017 e 2018 i budget sono separati, dal 2019 il budget torna unico.

Quello che conta, è calcolare i budget correttamente, con le percentuali vigenti a seconda del caso. Ma come “investire” le capacità assunzionali calcolate, è questione di fabbisogno e scelte organizzative.

Provo a fare un esempio. Se io sono un ente senza la dirigenza, qualora i budget fossero distinti, non potrei mai diventare un ente con la dirigenza. E questo basta già a capire quanto un’interpretazione di questo tipo sia lontanissima dai principi costituzionali per i quali il legislatore può imporre limiti finanziari, ma non può certo dire agli enti come organizzarsi.

La faccio troppo facile, neh?

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