Tratto da: leautonomie.it

A distanza di oltre 30 anni dalle riforme dell’ordinamento locale e dell’organizzazione pubblica, ancora per molti comuni non è chiara la ripartizione delle competenze.

Occorrono ancora sentenze, come quella del Consiglio di Stato, Sezione V, 6.9.2024, n. 7482, per spiegare che gli atti di micro organizzazione sono spettanza dei dirigenti e non della giunta comunale.Conseguenza dell’assetto dell’organizzazione, allora, è che l’espressione – quando necessario – dell’assenso o nulla osta alla mobilità (interna o verso altri enti, quella “volontaria”) è competenza esclusiva della dirigenza.Proprio perché la giunta può esprimersi solo sulla macro organizzazione e in merito alla programmazione operativa, essa interviene sugli assetti organizzativi mediante atti finalizzati alla macro organizzazione ed alla programmazione, essenzialmente il Piao o il Pdo (negli enti non obbligati al Piao), sedi di definizione di dettaglio della programmazione dei fabbisogni e, conseguentemente, dei valori economici alla base della dotazione organica e delle eventuali forme di reclutamento, che tengano anche conto di possibili fuoriuscite di dipendenti.

La giunta, negli atti di propria competenza, deve limitarsi a fissare la dotazione potenziale delle strutture di vertice “a freddo”: cioè senza indicare i nomi e i cognomi dei dipendenti, ma limitandosi alla sola specificazione di profili e ruoli professionali e connessi costi.

L’articolazione della dotazione potenziale, ma soprattutto di fatto, cioè la collocazione dei dipendenti effettivamente in dotazione, generalmente in numero inferiore rispetto alla dotazione potenziale, come accerta il Consiglio di Stato, è attività di micro organizzazione, appannaggio dei dirigenti.La giunta, quindi, può specificare quante e quali sub-articolazioni sono previste nell’ambito delle strutture di vertice, ma tocca poi ai dirigenti stabilire, con metafora calcistica, quale squadra gioca, decidendo tempo per tempo come ripartire tra le strutture interne la dotazione dei dipendenti assegnati, potendo anche istituire uffici e strutture “di progetto” e speciali, se funzionali a specifici obiettivi da conseguire.

Poiché la giunta può solo tracciare la macro organizzazione, atti come spostamenti interni di dipendenti tra articolazioni delle strutture sono di spettanza della dirigenza, anche perché manifestamente consistenti nella gestione del rapporto di lavoro, dunque aventi natura di diritto privato e soggetti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001 alla declaratoria di competenza esclusiva dirigenziale. La norma citata, infatti, dispone: “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9”.

Sono, allora, queste le ragioni in base alle quali l’espressione del “nulla osta” alla mobilità volontaria, come anche la decisione (unilaterale) di spostare dipendenti da un’articolazione all’altra di una struttura di vertice, sfuggono alla competenza dell’organo di governo e sono attratte nella sfera di esclusività della dirigenza.

D’altra parte, in particolare il nulla osta alla mobilità esterna non comporta la soppressione dalla dotazione organica del profilo e del ruolo ricoperto dal dipendente che si trasferisce verso un altro ente.Il dubbio, da molti avanzato, che tocchi alla giunta decidere sulle mobilità esterne si fonda su un errore di prospettiva: ritenere, cioè, che il nulla osta comporti la conseguenza di incidere sulla decisione, adottata con Piao/Pdo di dotare le strutture di vertice di un certo plafond di dipendenti.Le cose non stanno così, proprio perché, come visto sopra e ben spiegato dal Consiglio di Stato, la giunta non gestisce direttamente rapporti di lavoro con dipendenti individuati per nome e cognome, ma si limita ad assegnare risorse, lo si ribadisce, “a freddo”, evidentemente sulla base di valutazioni tecniche e discrezionali in merito a quali e quante figure professionali risultino necessarie per consentire l’efficiente svolgimento delle funzioni.

Quindi, la giunta assegna alla struttura Alfa, poniamo 10 figure professionali, di cui, sempre ad esempio, coperte 8.Se un dipendente tra questi 8 è autorizzato col nulla osta a trasferirsi in mobilità volontaria, la dotazione della struttura resta sempre, tuttavia, di 10: semplicemente, si riduce la copertura.

Dunque, il nulla osta non è un atto di disposizione di risorse assegnate dalla giunta. E’, invece, un atto di gestione del rapporto di lavoro (tanto è vero che le vertenze connesse appartengono alla giurisdizione ordinaria) col quale il dirigente ritiene che l’eventuale trasferimento del dipendente non incida in modo troppo significativo sulla gestione, assumendosi ovviamente comunque la responsabilità di condurre a termine gli obiettivi assegnati, con il personale residuo.

Sarà poi la giunta a valutare, sempre con gli strumenti del Piao e di programmazione, se e quando sia opportuna un’assunzione di un dipendente da destinare alla struttura Alfa, ripristinando la dotazione di fatto antecedente alla mobilità volontaria.

Per altro, la giunta, nel futuro, ovviamente in raccordo col dirigente interessato, può anche rivedere la dotazione, alla luce di una riconsiderazione delle necessità organizzative, riducendola alla luce della verifica della sufficienza del plafond di fatto venutosi a creare.

D’altra parte, sempre con specifico riferimento alla mobilità volontaria in uscita, l’enfasi sulla funzione del nulla osta e, dunque, anche del soggetto competente ad esprimerlo è ormai da riconsiderare. Le recenti riforme, infatti, consentono ai dipendenti con più di 3 anni di anzianità, in enti con oltre 100 dipendenti e se il loro ruolo non sia fungibile, di trasferirsi senza alcun nulla osta. Il che conferma che una mobilità in uscita non può determinare ex se la riduzione della dotazione “a freddo”.

La giunta, dunque, trova un limite al proprio raggio d’azione nella sola definizione delle strutture di vertice, operando sulla macro organizzazione, senza poter dettagliare nè quali, nè quante, ulteriori strutture interne siano costituibili, semmai potendo definire la loro tipologia. Meno che mai è nella disponibilità della giunta indicare nomi e cognomi dei dipendenti adibiti a questa o a quell’articolazione della struttura di vertice, perchè così agendo gestirebbe direttamente il loro rapporto di lavoro, in violazione chiara delle disposizioni normative.

Torna in alto