Sentenza del 12/09/2024 n. 1096/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana
Revocazione straordinaria e impugnazione
In materia di revocazione straordinaria, il ricorso è inammissibile se non contiene – oltre all’indicazione del motivo di revocazione – la prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. e del giorno della scoperta, della falsità dichiarata o del recupero del documento. Lo ha ricordato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana che, nella specie, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dei contribuenti sulla base di quanto disposto dagli artt. 51, co. 2, e 65, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992. Secondo i giudici toscani, il ricorso, infatti, non precisava il giorno in cui si sarebbe verificata la conoscenza del motivo di revocazione (avvenuta, nel caso in esame, ben prima dei 60 giorni antecedenti la proposizione del ricorso).