Affidamenti diretti senza determina preventiva: fonte tra le principali dei ritardi nei pagamenti

A proposito sempre del tema della tempestività dei pagamenti, in merito alla circolare della Ragioneria generale dello Stato 15/2024, scrive condivisibilmente Mattero Barbero su Italia oggi del 9/4/2024 (“Pagamenti tardivi da motivare”) che il corretto richiamo alla programmazione di cassa è quasi utopia o un atto di fede, visto che i responsabili dei pagamenti non hanno diretto controllo della cassa e dell’ordinazione della spesa.

La programmazione della spesa rimane un atto di fede se l’ente resta organizzato per compartimenti stagni. In effetti, negli enti locali, i dirigenti o responsabili di servizio che gestiscono i rapporti contrattuali non hanno alcuna diretta incidenza sulle fasi dell’ordinazione del pagamento. Tutto il sistema informativo e del rapporto col tesoriere trova uno sbocco esclusivo nel servizio finanziario. Ed è questa la ragione per la quale (non la sola) è assurda la visione di chi pensa che la responsabilità da ritardo possa colpire in modo trasversale ed in egual misura tutti i dirigenti; se il dirigente del servizio competente effettua la liquidazione nei tempi dati dal sistema, e poi il ritardo dipenda dal servizio finanziario, di fronte a qualsiasi giurisdizione non potrebbe reggere alcuna imputazione di responsabilità a suo carico.

La programmazione della cassa può funzionare, ma a due condizioni (salvo che non si decida di far gestire integralmente ai responsabili di servizio il flusso della spesa, cosa che attualmente il sistema contabile non consente). La prima: sia resa accessibile la banca dati della cassa ai responsabili almeno in visione e relativamente alle azioni di bilancio connesse alla loro attività negoziale da cui scaturiscono debiti commerciali; la seconda: al momento dell’adozione del provvedimento che prenota o impegna la spesa, l’attività del servizio finanziario si incentri specificamente, oltre che nelle azioni connesse al controllo della regolarità contabile, anche alla verifica della capienza in termini di cassa (che poi, comunque, resta connessa alla regolarità contabile).

La diffusa abitudine a considerare la previsione dell’articolo 183, comma 8, del d.lgs 267/2000, che poi è la riscrittura dell’articolo 9 del d.l. 78/2009 (vigente, quindi, da ben 15 anni) solo come una formalità, è una tra le principali cause della gestione malaccorta del processo di spesa, cui consegue ad un certo momento il ritardo nel pagamento, quando ci si accorga – troppo tardi – dell’assenza della cassa necessaria.

Da questo punto di vista, si evidenzia quanto deleteria e scellerata sia la previsione, vigente in varie forme ormai da anni ma purtroppo confermata dal codice dei contratti all’articolo 17, comma 2, della determina-fungo di affidamento, adottata – secondo la prassi in uso – improvvisamente dai Rup, senza nessuna determinazione a contrattare antecedente.

E’ evidente che l’articolo 17, comma 2, del codice dei contratti, riguardante gli affidamenti diretti, cioè la forma di individuazione del contraente larghissimamente prevalente nel sistema, è foriero di comportamenti operativi di per sè in tutto insanabilmente contrastanti con ogni indicazione normativa volta al rispetto dei tempi di pagamento. Infatti, genera nei Rup la convinzione che possano attivare un affidamento diretto al di fuori di qualsiasi programmazione non solo dell’acquisto, ma anche della spesa. Così da esporre l’ente non solo al ritardo nel pagamento, a causa appunto dell’assenza di controlli sulla programmazione dei flussi di cassa, ma anche alla responsabilità “precontrattuale”, dovuta all’illecita induzione di un operatore economico in trattative che gli hanno fatto impiegare inutilmente tempo e spese, poichè non si possono eventualmente tempestivamente tradurre in un contratto stipulabile; o, comunque, in responsabilità contabili e civili qualora il contratto sia stipulato egualmente, ma poi si scontino ritardi nei pagamenti.

Un Legislatore consapevole e capace di coordinare le norme, oltre che di valutare l’impatto delle norme, non avrebbe mai dovuto emanare norme come l’articolo 17, comma 2, del codice ed i suoi antecedenti, visto che l’obiettivo della puntualità dei pagamenti è da sempre – non solo in tempi di Pnrr – un’indicazione imposta dall’Europa.

E’ davvero incredibile che con una mano il legislatore letteralmente spinga ed inviti, seguito da giurisprudenza e prassi, ad attivare le procedure di gara in totale contrasto con le regole della programmazione e gestione della contabilità, mentre con l’altra, dopo essersi stracciato le vesti e cosparso il capo di cenere, scriva norme per predicare la tempestività dei pagamenti, irrogando sanzioni a destra e a manca.

Eppure, si continua a travisare la “semplificazione”, pensando che essa invece di essere una revisione dei processi, rendendo i passaggi operativi più fluidi, possa consistere, piuttosto, nell’autorizzazione ad omettere totalmente passaggi, invece, determinanti, spacciandoli per “burocrazia” ed ottenendo il plauso di figure, come i tecnici, ovviamente molto seducibili da regole poste a “fare meno carte” e quindi facilmente attirabili nella trappola della finta semplificazione, che poi produce solo problemi operativi, come la difficile gestione dei pagamenti.

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