Tratto da GiurisprudenzaAppalti

L’affidamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 si atteggia a regime derogatorio, come tale da interpretarsi restrittivamente e insuscettibile di applicazione a casi diversi da quelli previsti dallo stesso art. 5.

Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 30/10/2026, n. 2083:

Gli affidamenti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 38/2021 hanno il medesimo oggetto, vale a dire la gestione di impianti sportivi, ma differiscono nella disciplina, che solo per i secondi va rinvenuta nel rinvio alle regole del Codice dei contratti pubblici, mentre per i primi si atteggia a regime derogatorio, come tale da interpretarsi restrittivamente e insuscettibile di applicazione a casi diversi da quelli previsti dallo stesso art. 5. Ne discende che quest’ultimo, anche per non incorrere in manifesta contrarietà con la disciplina sovranazionale a tutela della concorrenza, non può trovare applicazione al di fuori del caso in cui l’ente locale si trovi a dover valutare un’unica proposta che provenga da una o più associazioni o società sportive senza fini di lucro e che risponda ai contenuti e agli obiettivi indicati dalla norma, vale a dire un progetto di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell’impianto sportivo, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria e da un progetto di gestione per un utilizzo dell’impianto teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Va detto che l’art. 5 non predetermina le modalità di emersione dell’unica proposta, la quale può pertanto costituire il frutto dell’iniziativa spontanea di un soggetto interessato, come pure dell’iniziativa dell’ente proprietario degli impianti, che decida di avvalersi di indagini di mercato e/o di inviti a manifestare interesse per sollecitare la presentazione di proposte (anche, eventualmente, a seguito del ricevimento di una proposta presentata spontaneamente).

Il Comune di …… – in attuazione del primo indirizzo impartito con la delibera di Giunta n. ……….. – ha avviato, con l’avviso pubblico in esame, la procedura di affidamento diretto ex art. 5 d.lgs. n. 38/2021, divisa in due fasi distinte, la prima deputata alla raccolta delle manifestazioni di interesse, la seconda alla presentazione delle proposte progettuali e alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell’interesse pubblico, previa predisposizione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti da apposita commissione. Ed è già la previsione di tale seconda fase a rivelare l’errore in cui è caduta l’amministrazione procedente, la quale ha ritenuto di poter disporre l’affidamento diretto pur in presenza di una pluralità di proposte, anziché arrestare il procedimento e attivare una procedura competitiva per l’individuazione del gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici come richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023.

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