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Sentenza del 21/07/2026 n. 642/7 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Limiti all’efficacia riflessa del giudicato esterno e irripetibilità delle somme versate in sede di definizione agevolata

L’efficacia riflessa del giudicato favorevole formatosi in un diverso giudizio tra altre parti (così come l’invalidità derivata ad efficacia caducante degli atti di riscossione) non opera in via automatica nei confronti del terzo rimasto estraneo al processo, qualora la posizione di quest’ultimo si sia ormai consolidata per effetto della mancata impugnazione degli atti nei termini di legge e di comportamenti concludenti di adesione alla pretesa, quali la presentazione dell’istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) e il pagamento delle relative rate. 
In tali termini si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, la quale – dopo aver riformato parzialmente la decisione di prime cure affermando la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione dell’intimazione di pagamento ex artt. 2 e 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – ha rigettato nel merito la domanda del contribuente. I giudici d’appello, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (C. Cass. 12 aprile 2022, n. 11743; C. Cass. 30 novembre 2023, n. 33425), hanno precisato che l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato presuppone un rapporto dipendente o subordinato non ancora consolidato e l’assenza di comportamenti di acquiescenza o riconoscimento del debito. Estendere tali benefici a chi ha prestato acquiescenza all’atto impositivo e alla successiva cartella, mantenendo un comportamento inerte, violerebbe infatti i principi di autoresponsabilità processuale e di certezza dei rapporti giuridici. 
Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento chiedendo l’annullamento della cartella sottesa (relativa a sanzioni amministrative ministeriali legate alla vicenda c.d. “pascoli d’oro”) e la restituzione delle somme già versate in esecuzione del piano di rottamazione-quater. Il Collegio ha respinto tutte le censure di merito rilevando che la cristallizzazione del rapporto per inerzia e l’adesione alla rottamazione precludevano sia l’operatività del giudicato esterno sia il rimborso delle somme versate.

Testo integrale della sentenza

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