Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, di un dipendente, assente per malattia e con trattamento economico pari al 50%, la determinazione dell’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso, disciplinata dall’art. 39, comma 9, del CCNL 2022-2024, deve essere effettuata con riferimento alla retribuzione in godimento del dipendente e cioè a quella ridotta al 50%?
- Id: 39255
Come da orientamento consolidato, l’indennità sostitutiva del preavviso va calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita (come nel caso in esame, ridotta del 50%, ai sensi dell’art.36, comma 11, lett. c), del CCNL 2022-2024.
A tale conclusione si deve pervenire anche per i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art.21, commi 2 e 7, lett. d), del CCNL del 6.7.1995.
Diversamente ragionando, si dovrebbe concludere che il dipendente licenziato, dopo aver fruito del periodo di assenza per malattia non retribuita di cui si è detto, non ha diritto a percepire alcuna indennità, contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 4-bis del richiamato art. 21.

