Tratto da GiurisprudenzaAppalti

La stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte.
All’esclusione del concorrente si può pervenire solo dopo aver effettuato una concreta e adeguata valutazione dell’eventuale equivalenza funzionale del prodotto da esso offerto.

Questo viene ricordato da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 21/10/2026, n. 5855:

Si è sopra anticipato che la fissazione delle specifiche tecniche deve comunque essere coordinata con l’ineludibile rispetto dovuto al principio di equivalenza.
Nella fattispecie all’esame tale esigenza trova puntuale riscontro nella disciplina di gara, dal momento che, come si è appena visto, la stazione appaltante ha espressamente posto a sé stessa il dovere di garantirne l’osservanza, avendo l’art. 16 del disciplinare chiaramente indicato che la valutazione delle offerte sarebbe stata compiuta nel rispetto di tale principio.
Ne discende quindi che, in ossequio all’autovincolo fissato dalla legge di gara, la stazione appaltante non avrebbe potuto sottrarsi all’obbligo di dare adeguatamente conto delle ragioni per le quali il prodotto offertole, pur non presentando le caratteristiche richieste, non sarebbe stato comunque reputabile funzionalmente equivalente.
Sennonché, nella valutazione compiuta, la Commissione mostra di non aver affatto tenuto conto della sussistenza o meno dell’equivalenza funzionale del prodotto offerto dalla società ricorrente, mentre essa avrebbe dovuto indubbiamente prendere in esame le caratteristiche del prodotto sotto l’aspetto della loro idoneità ad assolvere alle specifiche tecniche della fornitura, adeguatamente motivando sul punto.
La sussistenza di un tale obbligo è stata posta da tempo in luce dalla giurisprudenza, evidenziando che: “Il tema che viene in emersione è quello del principio di equivalenza, che attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (in termini Cons. Stato, III, 13 marzo 2025, n. 2066; III, 12 novembre 2025, n. 8840). L’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte” (Cons. Stato – sez. V, 5/6/2026 n. 4508, cit., p. 1).
Per quanto precede, la Commissione non risulta quindi aver prestato attenzione alcuna al principio di equivalenza, laddove all’esclusione del concorrente si sarebbe potuti pervenire solo a condizione che fosse stata effettuata una concreta e adeguata valutazione dell’eventuale equivalenza funzionale del prodotto da esso offerto.

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