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Va riconosciuta l’equivalenza tra il CCNL “Igiene e ambiente” ed il CCNL “Cooperative sociali”; ragionando diversamente, tutte le cooperative sociali finirebbero per essere estromesse dagli appalti in svariati settori economici, tra i quali quello della raccolta dei rifiuti, nell’ambito del quale le cooperative sociali hanno spesso eseguito correttamente e in maniera soddisfacente il servizio ad esse affidato.

La sentenza che ci accingiamo ad esaminare propende per una interpretazione “elastica” dell’equivalenza delle tutele, a favore di una dimensione pro concorrenziale.

Si tratta della sentenza del Tar Campania, Salerno, Sez. I, 29/09/2026, n. 1591.

Il caso in discussione

La fattispecie all’esame dei giudici riguardava una procedura competitiva per l’affidamento del “servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. Il servizio era stato aggiudicato ad una Cooperativa Sociale.

Altro operatore economico contestava l’equivalenza tra il contratto collettivo nazionale di lavoro “igiene ambientale”, indicato dal disciplinare di gara come contratto di riferimento e il contratto collettivo nazionale “cooperative sociali”, applicato dall’impresa aggiudicataria.

La decisione

I giudici hanno sottolineato che, nel caso in esame, essendo applicato dall’aggiudicatario un contratto collettivo di lavoro afferente a un settore diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, trattandosi del contratto collettivo “cooperative sociali” che presentava un ambito applicativo più ampio di quello del contratto collettivo “igiene e ambiente”, strettamente attinente al servizio da affidare, non aveva trovato applicazione la presunzione di equivalenza, di cui all’articolo 3 dell’allegato I.01 al codice ed era stato necessario, ai sensi dell’articolo 4 dello stesso allegato, verificare la validità della dichiarazione di equivalenza delle tutele, resa dalla cooperativa sociale aggiudicataria.

A tal fine il Responsabile Unico aveva eseguito la comparazione, non ricercando la identità assoluta tra i due contratti collettivi, evidentemente impossibile da ritrovare, bensì attenendosi al criterio dell’equivalenza complessiva delle tutele, avuto riguardo sia al valore economico globale annuo delle retribuzioni, sia agli istituti normativi rilevanti ai fini del trattamento giuridico dei lavoratori.

Nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei casi di manifesta irragionevolezza ovvero di applicazione di criteri e procedimenti tecnici errati, il Responsabile era giunto alla conclusione della equivalenza delle tutele, rilevando scostamenti marginali, sulla base di una analisi comparativa delle tabelle retributive e di tutte le tutele normative previste dai contratti oggetto della comparazione.

Ritenendosi il criterio applicato pienamente legittimo e non ravvisandosi elementi di irragionevolezza nel procedimento di comparazione, i giudici hanno concluso per la infondatezza delle censure dedotte da parte ricorrente, volte a contestare, analiticamente, tutti gli elementi della valutazione tecnico discrezionale in base alla quale il Responsabile era giunto alla conclusione contestata.

Seppure, aderendo la prospettazione della difesa di parte ricorrente, secondo la quale le tutele non fossero perfettamente equivalenti e il contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante fosse più vantaggioso per i lavoratori, sia sul piano economico sia su quello dello stato giuridico, non per questo avrebbe dovuto ritenersi illegittima la valutazione di sostanziale equivalenza cui era pervenuta la P.A. appaltante.

Se, infatti, il principio della equivalenza delle tutele fosse inteso in senso rigido, esso determinerebbe, nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici, la introduzione di un criterio di valutazione preponderante e prevalente rispetto ai criteri di valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico e sotto quello economico, che presiedono alla individuazione del migliore offerente e al perseguimento dell’interesse pubblico in base al principio del risultato.

Le conclusioni

In sostanza, nel caso concreto, l’indicazione da parte della Stazione appaltante di un contratto marginalmente più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello applicato dalle cooperative sociali, porterebbe all’esclusione dal mercato tutte le cooperative sociali, impedendo alle stesse di presentare offerte ammissibili, indipendentemente dal contenuto tecnico ed economico delle offerte, perché l’applicazione rigida del principio di equivalenza delle tutele contrattuali determinerebbe, inesorabilmente, l’esclusione di tutte le cooperative sociali dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici in svariati settori economici, tra i quali quello della raccolta dei rifiuti, nell’ambito del quale diverse cooperative sociali hanno eseguito correttamente e in maniera soddisfacente il servizio ad esse affidato.

L’interpretazione elastica del principio della equivalenza delle tutele, al contrario, consente alle cooperative sociali di essere ammesse alle procedure di affidamento di servizi pubblici corrispondenti ad alcune delle attività da esse normalmente espletate, evitando l’esclusione delle cooperative per il solo fatto della obbligatoria applicazione, da parte di esse, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali.

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