Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – Deliberazione 166/PAR del 28/8/2026 – Incarico di affiancamento operativo retribuito affidato a ex dipendente in quiescenza
La Corte riscontra in merito alla richiesta di parere presentata da un Sindaco inerente alla possibilità di conferire un incarico retribuito a un soggetto, già dipendente dell’Amministrazione, collocato in quiescenza, di affiancamento operativo, supporto e assistenza al Responsabile del Servizio finanziario, nonché alla possibilità di equiparare, a tale fine, il nuovo Responsabile del Servizio, individuato internamente all’Ente, a un soggetto neoassunto. La questione attiene al perimetro applicativo del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico previsto dall’art. 5, comma 9, del dl 95 del 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modifiche, dalla legge n. 135 del 2012, e s.m.i.. L’art. 5, c. 9, del citato decreto-legge pone un divieto in relazione a specifiche attività, tra le quali non rientra quella di affiancamento operativo. Quest’ultima si qualifica in base al contenuto della prestazione richiesta all’incaricato (ossia, il passaggio di competenze “pratiche” per assicurare la continuità nell’azione amministrativa e preservare il bagaglio di esperienze “operative” maturate nel corso del tempo) e non in relazione al soggetto dipendente nei confronti del quale la stessa è rivolta. “Pertanto, atteso il tenore della norma oggetto di parere, non può in nuce escludersi che il destinatario dell’attività, piuttosto che un neoassunto, sia una figura assegnata ad una diversa funzione nell’ambito della stessa Amministrazione. Ciononostante, preme ribadire come l’incarico retribuito di affiancamento operativo a un soggetto collocato in quiescenza a favore del dipendente non possa travalicare i confini delle attività più volte tratteggiate, ossia ’affiancamento operativo, supporto e assistenza‘; difatti, qualora l’affiancamento a titolo oneroso dovesse essere finalizzato a colmare la specifica competenza tecnica richiesta per ricoprire posizioni nevralgiche e complesse per garantire il buon andamento organizzativo degli uffici dell’Ente e praticamente dovrebbe configurare – al di là del nomen juris impiegato – un’attività di consulenza o addirittura di fatto sostitutiva nella gestione amministrativa, esso ricadrebbe nel divieto di cui all’art. 5, comma 9, citato (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2024/PAR). Da ultimo, spetta naturalmente al Comune ogni valutazione in merito alla necessità dell’incarico che si intende affidare e alla coerenza della soluzione organizzativa prospettata con i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.”

