Tratto da GiurisprudenzaAppalti
La concessione a titolo oneroso di un bene pubblico costituisce un contratto attivo e non è, pertanto, assoggettata all’integrale applicazione della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici.
Tuttavia la sottrazione dei contratti attivi alla disciplina del codice non comporta che la relativa procedura di affidamento sia estranea ai principi che regolano l’attività amministrativa.
Questo quanto ricordato da Tar Lazio, Roma, Sez. V Quater, 09/10/2026, n. 15863:
10. Venendo al merito, possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, i primi tre motivi di ricorso, con i quali la ricorrente contesta, sotto diversi profili, la valutazione delle offerte tecniche.
10.1. Le doglianze devono essere esaminate tenendo conto della peculiare natura della procedura per cui è causa.
La concessione a titolo oneroso di un bene pubblico costituisce un contratto attivo e non è, pertanto, assoggettata all’integrale applicazione della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, infatti, «le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto».
Il successivo comma 5 stabilisce, peraltro, che «l’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3».
La sottrazione dei contratti attivi alla disciplina di dettaglio dettata dal codice non comporta, pertanto, che la relativa procedura di affidamento sia estranea ai principi che regolano l’attività amministrativa. Essa resta soggetta, oltre che alla disciplina specificamente applicabile, ai principi richiamati dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, al principio di accesso al mercato di cui all’art. 3 del medesimo decreto, da attuarsi nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.
10.2. Ciò chiarito, le censure non possono essere condivise nella parte in cui sono dirette a ottenere una rivalutazione, in sede giurisdizionale, delle offerte tecniche e dei punteggi ad esse attribuiti.
La valutazione delle offerte tecniche costituisce infatti espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e il relativo sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica della correttezza del procedimento valutativo e dell’assenza di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento a quello riservato all’Amministrazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2026, n. 6126 e la giurisprudenza ivi richiamata).
10.3. Assume invece rilievo la distinta censura concernente la possibilità di ricostruire, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina della procedura e degli atti della stessa, le ragioni delle valutazioni espresse dalla Commissione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica è idoneo, di per sé, ad assolvere all’obbligo di motivazione quando i criteri in base ai quali la Commissione è chiamata a esprimere il proprio apprezzamento siano predeterminati con sufficiente chiarezza e grado di dettaglio, in modo da delimitare l’ambito della valutazione discrezionale e da rendere comprensibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio; solo ove tale condizione non ricorra si rende necessaria un’ulteriore motivazione del giudizio espresso in forma numerica (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392; 17 maggio 2024, n. 4410; 8 marzo 2018, n. 1495).
L’idoneità del voto numerico a rappresentare il percorso valutativo seguito dalla Commissione deve essere, pertanto, verificata in concreto, alla luce del grado di specificazione dei criteri previamente stabiliti e della possibilità di ricondurre il punteggio attribuito agli elementi dell’offerta sottoposti a valutazione.
10.4. Nel caso di specie, l’avviso ha individuato cinque criteri di valutazione, attribuendo a ciascuno un punteggio massimo compreso tra 10 e 20 punti.
Tali criteri individuavano l’oggetto della valutazione, ma non contenevano una graduazione dei diversi livelli qualitativi delle offerte né ulteriori parametri che consentissero di ricostruire, sulla base del solo dato numerico, le ragioni dell’attribuzione di un determinato punteggio all’interno delle ampie forbici previste.
La mancata previsione di subcriteri non determina, di per sé, l’illegittimità della disciplina della procedura. Essa impone, tuttavia, che l’attribuzione dei punteggi sia accompagnata da una motivazione idonea a rendere intelligibile l’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione.
10.5. Tale motivazione non risulta dagli atti della procedura.

