Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 8 Ottobre, 2026
 
Categoria 07.01 Unione dei Comuni
 
Sintesi/Massima

E’ rimesso allo statuto di ciascuna unione individuare sia il numero dei consiglieri che i meccanismi elettivi ritenuti più idonei al raggiungimento del duplice obiettivo di garantire la rappresentanza delle minoranze ed assicurare la rappresentanza di ogni comune.

Testo

(Parere n.8371 dell’11.3.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere formulata dal segretario del Comune di … in merito all’applicazione della normativa sulla composizione del consiglio dell’Unione dei Comuni “…”. In particolare, il segretario ha riferito che il gruppo consiliare del citato comune, denominato “…”, ha chiesto la convocazione del consiglio per procedere alla elezione del rappresentante della minoranza del consiglio comunale del predetto ente in seno al consiglio dell’unione dei comuni “…”. Le ragioni della richiesta risiederebbero nel fatto che il consigliere comunale di minoranza, inizialmente nominato dal consiglio comunale nel giugno 2022 quale rappresentante presso la predetta unione, nel dicembre 2024 ha comunicato la fuoriuscita dal gruppo consiliare di minoranza “…” e, nel febbraio 2025, è stato poi nominato assessore del Comune di … entrando, così, a far parte della maggioranza consiliare. Alla luce del mutato assetto dei gruppi consiliari, il segretario ha chiesto se sia legittima la revoca del rappresentante della minoranza presso la citata unione dei comuni e la designazione, da parte del gruppo consiliare di minoranza, di un nuovo rappresentante. In via generale, si osserva che l’unione di comuni è qualificata come “ente locale”, sia dall’art.32, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 che dall’art.1, comma 4, della legge n.56/2014. L’art.32, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, come modificato dalla legge n.56 del 2014, dispone che il consiglio dell’unione dei comuni sia composto da un numero di consiglieri definito nello statuto e che questi siano eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze ed assicurare la rappresentanza di ogni comune. Il successivo comma 4 del citato art.32 prevede che “L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione …”. Dall’esame dell’art.8 dello statuto unionale si evince che “Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni partecipanti e, pertanto, ne è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all’Unione. Ogni Comune aderente, al fine di garantire adeguata presenza nell’unione, sarà rappresentato nel Consiglio dell’Unione dal Sindaco membro di diritto e da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, derogando, così, alla normativa vigente …”. La sostituzione del consigliere dell’unione è prevista espressamente dal citato articolo 8 solo “in caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell’Unione”, ma non sembra essere stata disciplinata la fattispecie, come quella oggetto di esame, concernente la sostituzione del componente del consiglio dell’Unione che, dapprima rappresentante della minoranza presso il comune aderente all’unione, transiti, poi, nell’area della maggioranza. Si rileva, inoltre, che lo statuto pubblicato sul sito dell’unione in esame non riporta l’anno di approvazione e relativa pubblicazione del documento; lo stesso sembrerebbe risalire ad un periodo precedente al settembre 2011, in quanto non risulta inserito, all’articolo 1, tra i comuni aderenti all’unione, il comune di … che, come si evince dagli atti inviati, ha aderito all’unione “…” con deliberazione del C.C. n.6 del 22 settembre 2011. Tanto si precisa in quanto la versione pubblicata dello statuto sul sito dell’unione non riporta le modifiche apportate dalla legge 56/2014 all’Unione dei Comuni. Al riguardo, si osserva che l’art.1, comma 144, della legge n.56/2014 ha stabilito che “Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore”. Al riguardo, pur permanendo incertezza sul testo statutario al momento vigente, si ritiene di precisare quanto segue in punto di diritto. In merito alla possibilità di revoca dell’incarico di consigliere nell’unione, appare utile fare riferimento al parere n.01964 del 2011 reso dal Consiglio di Stato-sez.I, su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in cui lo stesso, non discostandosi da precedenti orientamenti, ha affermato che l’esercizio della potestà di revoca è consentito allorché venga meno il rapporto di rappresentatività tra il consigliere comunale, nominato in seno alla comunità montana o all’unione dei comuni e la parte consiliare che lo ha designato, in quanto si tende a garantire un costante rapporto di rappresentatività tra i consiglieri comunali eletti in seno al consiglio dell’unione dei comuni e la componente consiliare (di maggioranza o di minoranza) da cui promanano. Nello stesso parere, è stato, inoltre, osservato come il rinvio operato dal citato art.32, comma 3, alla garanzia della rappresentanza delle minoranze “… non può essere riferito al solo momento di formazione di tale organo, quale risulta in esito alle operazioni di voto, ma deve altresì tenere conto anche del (possibile) diverso equilibrio che si può creare in seno al consiglio comunale in ragione del passaggio di alcuni componenti da un gruppo ad un altro. D’altra parte, i singoli consiglieri designati all’assemblea dell’unione dei comuni, nelle proporzioni in parola, sono espressione del singolo consiglio comunale (e non del sindaco): ed in tale considerazione occorre che essi esprimano l’effettivo rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare così come si viene a sviluppare in ragione della dialettica all’interno dell’organo collegiale di ogni Comune”. Il principio espresso in merito all’esercizio della potestà di revoca deve considerarsi ancor oggi valido, seppur pronunciato dal Consiglio di Stato nel predetto parere del 2011 e, quindi, in un arco temporale precedente alle modifiche apportate dalla legge n.56/2014 all’art.32 del TUOEL. Sulla questione rappresentata è utile, inoltre, riportare una recente sentenza del Consiglio di Stato (n.2798 del 2 aprile 2025), con la quale è stato rilevato che “mentre l’art.32, comma 3, del d.lgs. n.267 del 2000 prima del 2014 prevedeva la rappresentanza in favore degli organi dei comuni associati, dopo le modifiche apportate dalla legge n.56/2014 all’ordinamento delle unioni montane si prevede l’applicabilità dei “principi previsti per l’ordinamento dei comuni” (art.32, comma 4) e, quanto al consiglio, se ne prevede la base elettiva “(di secondo grado) in cui si richiede la rappresentanza delle minoranze”, in ragione di una “maggiore istituzionalizzazione di tale forma associativa tra Comuni” (punto 11 della sentenza n.1180/2018)”. L’Alto Consesso precisa che l’art.32, comma 3, del TUOEL va interpretato nel senso che non richiede che ogni consiglio comunale abbia necessariamente un rappresentante di minoranza nel consiglio dell’unione. Tale interpretazione – tenuto conto della mancata riproposizione, nel testo attualmente vigente, del vincolo numerico circa la composizione dell’organo assembleare – comporta che sia rimesso allo statuto di ciascuna unione individuare sia il numero dei consiglieri che i meccanismi elettivi ritenuti più idonei al raggiungimento del duplice obiettivo di garantire la rappresentanza delle minoranze e assicurare la rappresentanza di ogni comune. Infatti, l’Alto Consesso osserva che il nuovo testo, quello sostituito dall’art.1, comma 105, lett.a), della legge n.56/2014, secondo il quale “Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consiglieri dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune”, esprime nell’inciso finale, con la congiunzione delle due ultime frasi, autonome fra loro, gli obiettivi da raggiungere con l’elezione dei consiglieri, distinguendo tra l’obiettivo di garantire una rappresentanza alle minoranze e l’obiettivo di assicurare una rappresentanza ad ogni comune. Il Consiglio di Stato conclude, quindi, nel senso di escludere “che la norma di legge applicabile richieda che ogni comune debba avere un componente della minoranza presente nel Consiglio dell’Unione Montana”. Dal quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, tenuto conto che il vigente articolo 32, comma 3, del TUOEL rimette allo statuto dell’unione individuare il numero dei consiglieri, si ritiene che debba essere il consiglio ad interpretare le norme di cui si è dotato, atteso che lo statuto dell’ente – sebbene anteriore alle modifiche apportate dalla legge n.56/2014 all’art.32, comma 3, del TUOEL – all’articolo 8 dispone che per ogni comune aderente all’unione vi sia nel consiglio dell’unione la rappresentanza anche di un consigliere di minoranza. Di conseguenza, il consiglio dell’unione, ove ritenesse necessario, in osservanza dell’articolo 8 dello statuto, sostituire il consigliere di minoranza del comune aderente all’unione fuoriuscito dal gruppo di minoranza e transitato nell’area di maggioranza, dovrebbe chiedere al comune aderente di esercitare il potere di revocare il predetto consigliere, al fine di designare altro soggetto; e ciò, per garantire un costante rapporto di rappresentatività tra i consiglieri comunali eletti in seno al consiglio dell’unione dei comuni e la componente consiliare da cui promanano. Qualora il consiglio dell’unione non ritenga necessario rispettare quanto prescritto dall’art.8 dello statuto e volesse aderire alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato che l’art.32, comma 3, del TUOEL va interpretato nel senso che non richiede che ogni consiglio comunale abbia necessariamente un rappresentante di minoranza nel consiglio dell’unione, dovrà modificare lo statuto.

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