Conferma delle previsioni dettate dal testo originale ed inserimento di poche novità: queste le scelte contenute nella legge di conversione del d.l. n. 144/2026 sul personale degli enti locali.
La principale novità è costituita dalla introduzione della possibilità di stabilizzazione tramite concorso con riserva e/o la valorizzazione della esperienza acquisita che viene, per la prima volta, offerta a coloro che hanno avuto con l’ente un contratto di somministrazione.
Sono confermate le disposizioni che prevedono il recepimento delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione sulla limitazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute all’atto della conclusione del rapporto di lavoro.
Ed ancora, viene prevista la proroga delle disposizioni che impongono il trasferimento del personale in comando, nonché la possibilità per le organizzazioni sindacali della dirigenza di aumentare il numero dei distaccati.
Si confermano la destinazione dei risparmi derivanti dalla mancata integrale erogazione della incentivazione della performance dei dirigenti alla loro formazione e non all’incremento del fondo per il personale dipendente ed il superamento per comuni, province, città metropolitane e regioni del tetto di spesa del personale del 2011/2013.
Altre conferme sono quelle per le nuove assunzioni di segretari comunali, per la introduzione a regime della possibilità per i neo segretari di svolgere l’incarico nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti e per l’allungamento fino a tutto il 2028 di 1 anno della durata delle graduatorie per le assunzioni del personale dei corpi della polizia locale, cosicchè le stesse sono utilizzabili per un quadriennio. Si devono segnalare infine la proroga della validità delle graduatorie per le assunzioni di personale dei servizi educativo e scolastici e le proroghe dei termini per la stabilizzazione dei tirocinanti in Calabria e degli LSU ed ASU in Sicilia.
Nel testo non sono state recepite le modifiche proposte dall’Anci per la proroga della estensione al 50% del tetto massimo delle assunzioni di dirigenti ex articolo 110 TUEL (disposizione che scade alla fine dell’anno), per la possibilità di confermare sulla base di una procedura selettiva ad evidenza pubblica i dirigenti a tempo determinato assunti sulla base della stessa disposizione e la flessibilizzazione delle capacità assunzionali delle province e città metropolitane siciliane.
Non si può mancare di sottolineare che, ancora una volta, la stragrande maggioranza delle disposizioni detta delle regole per singole amministrazioni, confermando una abitudine ormai invalsa per cui le norme di legge diventano dei provvedimenti, se non ad personam, per singoli enti.
LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
Viene riscritto l’articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, con il superamento del divieto della monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dipendenti pubblici. Si riprendono le indicazioni dettate dalla giurisprudenza comunitaria e fatte proprie in modo consolidato dalla Corte di Cassazione, anche per il personale dipendente. Alla base della scelta normativa la forte responsabilizzazione del datore di lavoro nella gestione delle ferie del personale dipendente. La monetizzazione viene esclusa solamente nel caso in cui si è in presenza di una “scelta consapevole” da parte del dipendente, del che le amministrazioni hanno l’onere di fornire la prova, onere che non è affatto facile. Questo vincolo si può considerare soddisfatto se il datore di lavoro informieil personale delle conseguenze derivanti dal mancato collocamento in ferie, cioè che le stesse non potranno essere monetizzate neppure all’atto della conclusione del rapporto di lavoro, e lo inviti formalmente a godere delle stesse.
E’ quanto mai importante la disposizione dettata dallo stesso provvedimento, per la quale per datore di lavoro si deve intendere il dirigente o, negli enti che ne sono sprovvisti, il responsabile cui è assegnato il compito di procedere “all’autorizzazione o al diniego” delle ferie. Dal che ne traiamo la conclusione che la norma individua questo soggetto, di regola, in tutti i dirigenti o responsabili. Sulla materia segnaliamo che vi è la possibilità per le amministrazioni di darsi in sede regolamentare specifiche disposizioni, prevedendo ad esempio forme di responsabilizzazione nella comunicazione da parte del dirigente o del responsabile della gestione delle risorse umane.
Non meno importante è la disposizione che stabilisce che queste nuove disposizioni si applicano ai periodi di ferie che matureranno a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Per cui risulta in modo assai chiaro che non siamo in presenza di una disposizione di interpretazione autentica.
LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
L’articolo 1, comma 15 sexies, consente a tutte le PA di riservare nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 una quota non superiore al 20 % dei posti messi a bando ovvero di valorizzare l’esperienza professionale acquisita con la condizione che essa deve essere di almeno 3 anni negli ultimi 5, in favore del personale assunto con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi quelli di somministrazione, che abbia maturato una determinata esperienza nel medesimo profilo professionale presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
IL TETTO DI SPESA DEL PERSONALE
L’articolo 2, comma 1, abroga il tetto di spesa del personale delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. La disposizione non si applica a tutti gli enti locali, ma solamente a quelli che sono assoggettati ai vincoli dettati dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.
La disposizione produce effetti sostanziali sulla possibilità di aumento delle risorse per il fondo per il salario accessorio del personale dipendente ex d.l. n. 25/2025; con tali aumenti si può oggi anche superare il tetto di spesa del personale.
LE ASSUNZIONI DI TIROCINANTI E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
L’articolo 2, comma 1-bis, proroga alla fine dell’anno 2027 la facoltà per le PA di assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, i soggetti tirocinanti in Calabria.
L’articolo 2, comma 12 bis, sposta al 30 dicembre 2026 la norma transitoria che consente alle PA di assumere a tempo indeterminato, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, gli LSU e gli ASU della regione Sicilia.
IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
L’articolo 5, comma 3, stabilisce che, per assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, possono essere utilizzate fino all’anno scolastico 2027-2028, e che il termine finale per l’aumento di questa spesa fino al 40% di quella sostenuta nel 2009 è spostato al 31 dicembre 2028.

