Il decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto scorso, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre, definisce modalità, criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi
Il decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto scorso, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre, definisce modalità, criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.
La premialità rivela il chiaro favor che il legislatore riconosce a questo genere di operazioni, volte a ridurre e razionalizzazione quelli che sono stati definiti enti “polvere”.
Negli anni, quindi, la misura è stata costantemente ampliata sia in termini di plafond complessivo che di durata. Da ultimo, con il D.L. 200/2025, si è agito appunto sul secondo fronte, allungando di due anni il periodo di spettanza delle somme, che fino allo scorso anno era di 15 anni.
Il trasferimento straordinario è commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.
Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Di solito si verifica questo secondo caso e non il primo. Perché le fusioni sono sempre poche rispetto al numero di comuni, nonché rispetto alla loro convenienza economica. Per di più relativi processi sembrano avere esaurito la propria spinta, anche nelle regioni speciali dove peraltro hanno trovato maggiore diffusione per evidenti ragioni ordinamentali: nel 2024 non se ne sono registrate di nuove, confermando e consolidando un trend in deciso rallentamento da diversi anni dopo il picco del 2018, quando se ne perfezionarono ben 30 (tante ma non tantissime).
I sindaci che spesso lamentano la carenza di fondi sembrano ignorare uno strumento che per quasi 20 anni garantisce ai pochi coraggiosi che scelgono questa strada un dividendo certo e stabile, oltre che utilizzabile pressoché senza vincoli.

