Tratto da EIUS

L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) generativa da parte della Pubblica Amministrazione, nella fase preparatoria o materiale di elaborazione di un provvedimento, non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, purché la motivazione finale esprima un autonomo percorso logico-giuridico, sia riferibile all’organo titolare del potere e sia da questo esaminata, verificata, eventualmente emendata e infine assunta e sottoscritta, dimodoché l’IA svolga una funzione servente e di ausilio, senza tuttavia sostituire il soggetto cui è imputata la decisione amministrativa. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 8472/2019; TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 1895/2026; TAR Lombardia, sez. V, sent. n. 1602/2026.

TAR Puglia, sezione III, 3 agosto 2026, n. 956

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