Tratto da l’ente pubblica.it - autore Giuseppe Vinciguerra

Il DL 144/2026 introduce nuove regole sul dissesto finanziario degli enti locali, dal fondo di rotazione al bilancio stabilmente riequilibrato.

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Il decreto-legge 7 agosto 2026, n.144 (pubblicato in G.U. n.182 del 7 agosto 2026, in vigore dall’8 agosto 2026), affronta – nell’ambito del più ampio Capo I dedicato alla funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali – un nodo da tempo segnalato dagli operatori e dall’ANCI: la disciplina della gestione degli enti locali in dissesto finanziario e in condizioni di squilibrio strutturale (Titolo VIII, Capo II, TUEL).

L’intervento, contenuto essenzialmente nell’art. 3 (“Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati”), non riscrive l’impianto complessivo del dissesto disciplinato dal d.lgs. 267/2000, ma incide chirurgicamente su alcuni snodi applicativi che negli anni si erano rivelati problematici: il coordinamento fra bilancio di previsione e gestione straordinaria di liquidazione, l’accesso ai mutui per i debiti fuori bilancio, il finanziamento della massa attiva tramite il fondo di rotazione, e – soprattutto – il rapporto temporale fra approvazione del rendiconto pre-dissesto e presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Va segnalato, per completezza, che il provvedimento è ancora nella fase dell’iter di conversione: l’esame è stato assegnato in prima lettura alla Camera dei Deputati (atto C. 3083), in sede referente alle Commissioni riunite V (Bilancio e Tesoro) e VIII (Ambiente), con termine per la conversione fissato al 6 ottobre 2026. Le indicazioni operative che seguono vanno quindi lette con la consueta cautela propria dei decreti-legge non ancora convertiti, sui quali potranno intervenire modifiche in sede di conversione.

Il DL 144/2026 interviene sul dissesto finanziario degli enti locali

Quanto alle specifiche modifiche al TUEL, il primo “intervento chirurgico” è operato dal comma 1 dell’art. 3 del decreto legge, la cui lettera a) introduce dopo la parola “bilancio” l’inciso “di previsione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 151, comma 8-bis”.

Si tratta apparentemente di una precisazione lessicale, ma ha una ricaduta pratica non trascurabile: l’art. 248, comma 1, TUEL è la norma che, con la dichiarazione di dissesto, sospende i termini per l’approvazione dei bilanci preventivi dell’ente (oltre agli altri effetti tipici della procedura, quali l’impignorabilità dei beni e la sospensione delle procedure esecutive).

La novella elimina l’ambiguità interpretativa – che in alcuni casi aveva alimentato incertezze operative negli enti in dissesto – circa quale documento contabile debba considerarsi il riferimento di tale sospensione, chiarendo che si tratta per l’appunto del bilancio di previsione, e non del rendiconto, salva la deroga già prevista per il caso di esercizio provvisorio prolungato di cui all’art. 151, comma 8-bis..

Le modifiche al TUEL: bilancio, mutui e debiti fuori bilancio

La lett. b) del medesimo comma incide sull’art. 249 TUEL con una modifica di sostanza. Viene infatti eliminato il riferimento ai “mutui previsti dall’articolo 255” e viene aggiunto un nuovo periodo finale: “Resta salva la facoltà dell’ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall’articolo 194”.

La portata innovativa è rilevante: fino a oggi, il sistema tendeva a “imprigionare” il finanziamento dei debiti fuori bilancio dell’ente in dissesto entro il perimetro rigido dell’art. 255 (e dunque, in ultima analisi, delle risorse del fondo di rotazione gestite dall’OSL).

Con la modifica, l’ente – anche durante la gestione del dissesto, per la parte di competenza della gestione corrente/ordinaria – riacquista la possibilità di ricorrere all’indebitamento ordinario (mutui ex artt. 202 ss. TUEL) per il riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio nuovi, sopravvenuti rispetto alla massa passiva già censita, secondo la procedura ordinaria dell’art. 194.

Si tratta dunque di una boccata d’ossigeno per gli enti che, nel corso della procedura di risanamento, si trovano a dover fronteggiare debiti fuori bilancio non riconducibili alla gestione pregressa oggetto di liquidazione.

Fondo di rotazione: il nuovo regime delle anticipazioni

La parte più corposa e innovativa dell’intervento riguarda il nuovo regime delle anticipazioni del fondo di rotazione (art. 255, commi 3-6, TUEL). La successiva lett. c), n. 1), sostituisce invero integralmente i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 255, stabilizzando a regime un meccanismo di anticipazione finanziaria che finora era stato affidato a interventi normativi episodici (si pensi alle successive proroghe/rifinanziamenti del c.d. “fondo anticipazioni di liquidità” di cui al d.l. 35/2013 e al d.l. 34/2020).

Gli elementi qualificanti del nuovo impianto sono:

ambito soggettivo:

l’anticipazione è riservata agli enti che hanno dichiarato il dissesto e hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 TUEL (quindi non a tutti gli enti dissestati indistintamente, ma a quelli che hanno scelto – o sceglieranno – questo percorso procedurale, più snello rispetto alla liquidazione “ordinaria”);

presupposto quantitativo:

l’anticipazione opera “fino a concorrenza della massa passiva censita”, tenendo conto di eventuali anticipazioni già accordate in precedenza allo stesso titolo (evitando duplicazioni);

procedura:

istanza annuale dell’ente interessato, da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno; riparto su base pro-capite, calcolata sulla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto (dato ISTAT); concessione con decreto annuale del Ministero dell’interno, da adottare entro il 31 marzo;

circuito finanziario:

le somme erogate all’ente devono essere messe a disposizione dell’Organo Straordinario di Liquidazione entro 30 giorni dall’effettivo incasso; l’OSL, a sua volta, deve provvedere al pagamento dei debiti ammessi entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse;

restituzione:

piano di ammortamento a rate costanti comprensive di interessi, durata massima 10 anni, con tasso ancorato al rendimento di mercato dei BTP quinquennali in corso di emissione (comunicato dal Direttore generale del Tesoro).

Come correttamente rilevato dall’ANCI nella propria nota di sintesi al decreto, si tratta di uno strumento che non amplia la capacità di spesa dell’ente (a differenza, ad esempio, delle vecchie anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013, che si riflettevano anche sulla gestione corrente): le risorse restano vincolate alla gestione liquidatoria dell’OSL per il pagamento della massa passiva.

Il valore aggiunto sta piuttosto nella prevedibilità e stabilità del meccanismo: un ente che aderisce alla liquidazione semplificata sa oggi, con ragionevole anticipo (istanza entro il 31/12, decreto entro il 31/3 dell’anno successivo), quali risorse potrà attendersi e con quali tempistiche, uscendo dalla logica del provvedimento ad hoc che ha caratterizzato l’ultimo quindicennio.

Vengono inoltre soppressi (lett. c, n. 2) il terzo, il quarto e il quinto periodo dell’art. 255, comma 9, in un’ottica di semplificazione procedurale, e modificato (lett. c, n. 3) il comma 10, che ora richiama espressamente – per l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata – l’applicazione dell’art. 2-bis del d.l. 113/2016 (conv. l. 160/2016). Si tratta di un rinvio utile a chiarire un ambito che nella prassi degli OSL aveva generato non poche incertezze operative circa il trattamento contabile delle risorse vincolate (PNRR, trasferimenti a destinazione specifica, ecc.) nel contesto della liquidazione e che aveva reso necessario un apposito – quanto mai opportuno – pronunciamento della Corte dei conti Sicilia (Deliberazione n. 212/2025/PAR).

Bilancio stabilmente riequilibrato e rendiconto: la nuova contestualità

Ad avviso di chi scrive è però la lett. d) del medesimo comma la disposizione di maggior impatto sistemico, perché tocca direttamente il rapporto fra gestione liquidatoria (competenza dell’OSL, relativa al pregresso) e gestione corrente/ordinaria (competenza degli organi ordinari dell’ente, relativa al presente e al futuro), risiedendo il “cuore” della novità nel vincolo di contestualità tra  l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e il rendiconto.

Il nuovo comma 1 dell’art. 259 ribadisce in primis l’obbligo per il Consiglio dell’ente di presentare al Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’art. 252, comma 2 (nomina OSL), l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; in caso di inerzia, il Prefetto assegna un termine perentorio non superiore a 45 giorni, decorso il quale avvia la procedura di scioglimento del Consiglio.

La norma – opportunamente – estende espressamente l’applicazione di questi principi anche agli enti locali delle regioni a Statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale ex art. 1, comma 448, l. 232/2016, risolvendo un dubbio di coordinamento che si poneva per gli enti di tali regioni.

La vera novità, tuttavia, è il nuovo comma 1-ter.1, che introduce una regola tanto semplice quanto dirompente sul piano operativo: “l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto”.

Si tratta di una disposizione che interviene su una delle patologie più ricorrenti nella prassi applicativa del dissesto: il ritardo, talvolta significativo, nell’approvazione del rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente alla dichiarazione di dissesto, che nella prassi consentiva – più o meno consapevolmente – di procrastinare anche la presentazione dell’ipotesi di riequilibrio, con effetti di trascinamento sull’intera tempistica del risanamento (e, di riflesso, sulla stessa gestione liquidatoria, la cui massa passiva presuppone dati contabili consolidati).

Imponendo la contestualità dei due adempimenti, il legislatore del 2026 mira a serrare le maglie procedurali, responsabilizzando gli organi dell’ente (e, indirettamente, l’organo di revisione) a chiudere rapidamente i conti pregressi come condizione stessa per poter validamente presentare l’ipotesi di riequilibrio.

Cosa cambia per gli enti locali in dissesto

Le novità illustrate consentono di ricostruire con maggiore nitidezza la linea di demarcazione – e insieme i punti di raccordo – fra i due piani gestionali che convivono in un ente dissestato:

  Gestione liquidatoria (OSL) Gestione corrente/ordinaria (organi dell’ente)
Oggetto Massa passiva pregressa (debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto) Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, gestione presente e futura
Organo competente Organo Straordinario di Liquidazione Consiglio, Giunta, responsabili dei servizi
Finanziamento Fondo di rotazione ex art. 243-ter, anticipazioni ex nuovo art. 255, commi 3-6 (se adesione a modalità semplificata ex art. 258) Entrate proprie, trasferimenti, mutui ordinari ex artt. 202 ss. (ora espressamente utilizzabili anche per i debiti fuori bilancio ex art. 249 riformato)
Presupposto procedurale Massa passiva censita, istanza annuale entro il 31/12 Ipotesi di riequilibrio da presentare entro 3 mesi, ora vincolata alla contestuale approvazione del rendiconto pre-dissesto
Termine “esterno” Fino al discarico automatico / incasso somme dovute 3 mesi + eventuale termine perentorio prefettizio di 45 giorni, pena scioglimento del Consiglio

 

 

 

Il decreto, in altre parole, non confonde i due piani, ma li rende più permeabili e coerenti fra loro: da un lato stabilizza il canale di finanziamento della gestione liquidatoria (art. 255), dall’altro condiziona l’avvio “legittimo” della gestione corrente riequilibrata alla previa messa in ordine dei conti pregressi (art. 259, comma 1-ter.1), e infine restituisce all’ente – per la gestione corrente – strumenti di indebitamento ordinario altrimenti preclusi (art. 249).

Pur trattandosi di un intervento da considerarsi nel complesso migliorativo del quadro previgente, permangono – ad avviso di chi scrive – alcuni aspetti che meriterebbero un affinamento in sede di conversione (o con successivi interventi normativi).

Le criticità ancora aperte per gli enti locali in dissesto

Invero, l’intervento dell’art. 3, nella sua parte più innovativa (nuovo art. 255), è calibrato esclusivamente sugli enti che hanno dichiarato il dissesto e aderito alla modalità semplificata di liquidazione. Resta invece sostanzialmente priva di interventi organici la platea degli enti “strutturalmente deficitari” ai sensi dell’art. 242 TUEL che non versano in dissesto conclamato: per questi ultimi il decreto non introduce strumenti di sostegno finanziario paragonabili, lasciando un vuoto che sarebbe opportuno colmare, anche per evitare che la sola prospettiva del dissesto (con accesso al fondo di rotazione stabilizzato) risulti, paradossalmente, più “attrattiva” sul piano finanziario del risanamento in via ordinaria.

La scelta poi di riservare l’anticipazione stabilizzata ai soli enti che optano per la liquidazione semplificata ex art. 258 pone un interrogativo di coerenza sistemica, poiché rischia di creare una disparità di trattamento fra enti dissestati che seguono l’una o l’altra modalità di liquidazione, senza che tale disparità trovi una piena giustificazione nella diversità delle rispettive esigenze finanziarie.

Quanto ai fondi a destinazione vincolata, come già osservato, il richiamo espresso all’art. 2-bis del d.l. 113/2016 per la gestione dei residui vincolati (art. 255, comma 10) va certamente nella giusta direzione, ma la materia meriterebbe di certo una disciplina più organica, vista la crescente incidenza di risorse a destinazione vincolata (PNRR, ecc.) nei bilanci degli enti in difficoltà finanziaria, con il rischio di sovrapposizioni fra vincoli di destinazione e regole della gestione liquidatoria.

Va altresì rilevato che la norma di cui al nuovo comma 1-ter.1 dell’art. 259, pur condivisibile nella ratio deflattiva dei ritardi, non è accompagnata da alcuna disciplina transitoria per gli enti che, alla data di entrata in vigore del decreto, avessero già presentato (o fossero in procinto di presentare) l’ipotesi di riequilibrio senza il rendiconto contestualmente approvato: sarebbe pertanto opportuno un chiarimento interpretativo, in sede di conversione o con circolare ministeriale, sulla sorte delle ipotesi già presentate o in corso di istruttoria.

Conclusioni

In definitiva, il d.l. 144/2026 sembra compiere, con l’art. 3, un passo apprezzabile verso la stabilizzazione e la razionalizzazione degli strumenti di sostegno finanziario agli enti locali in dissesto, superando la logica – finora prevalente – dei rifinanziamenti episodici del fondo di rotazione, e introduce con il nuovo comma 1-ter.1 dell’art. 259 un correttivo di sistema volto a impedire l’uso dilatorio del ritardo nell’approvazione del rendiconto quale strumento (improprio) di posticipazione degli obblighi di risanamento.

Resta, tuttavia, ancora incompleto il quadro relativo agli enti in condizioni di deficitarietà strutturale non ancora sfociata nel dissesto conclamato, per i quali un intervento più organico – anche in chiave di prevenzione, secondo una logica di “allerta precoce” analoga a quella maturata in altri settori dell’Ordinamento – appare quanto mai auspicabile in una prospettiva di effettivo, e non meramente contabile, risanamento della finanza locale.

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