Tratto da GiurisprudenzaAppalti
L’attribuzione all’edificio della qualifica di bene patrimoniale disponibile non è sufficiente a creare un collegamento con la giurisdizione ordinaria, in quanto sulla classificazione formale del bene, che è solo ricognitiva, prevale la destinazione concreta a un servizio pubblico.
Questo è quanto stabilito da Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 18/08/2026, n. 1164 nel respingere il ricorso di associazione avverso il recesso da parte del Comune proprietario da contratto di comodato di immobile destinato a Scuola Materna.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Vanno qui ribadite le considerazioni già anticipate nella citata ordinanza cautelare, in assenza di ulteriori elementi suscettibili di diversa valutazione.
7.2. Preliminarmente, occorre affermare la giurisdizione amministrativa sulla vicenda contenziosa, in quanto, seppure rivestito di un involucro privatistico quale il comodato, il rapporto tra il Comune e la ricorrente è nella sostanza una concessione di beni pubblici finalizzata a sostenere lo svolgimento di un servizio pubblico da parte di un soggetto privato. L’attribuzione all’edificio della qualifica di bene patrimoniale disponibile non è sufficiente a creare un collegamento con la giurisdizione ordinaria, in quanto sulla classificazione formale del bene, che è solo ricognitiva, prevale la destinazione concreta a un servizio pubblico. D’altra parte, l’immobile dove si trovano i locali concessi in comodato è inserito nell’inventario dei beni patrimoniali indisponibili (v. doc. 19 del Comune).
7.3. In conseguenza della complessità del rapporto, il recesso viene motivato in primo luogo con argomenti privatistici, incentrati sul termine del contratto di comodato. Altri argomenti hanno invece natura pubblicistica, in quanto collegano l’utilizzo dell’immobile a un interesse pubblico.
In particolare, viene richiamata la convenzione del 7 dicembre 2021, nella quale si afferma che la ricorrente è riconosciuta come scuola paritaria dal 2001, e svolge un servizio pubblico in campo educativo e sociale.
7.4. Sotto il profilo privatistico, in mancanza di un termine esplicito nel contratto di comodato, il solo fatto che le ragioni dell’utilizzo siano ancora sussistenti non impedisce il recesso.
L’utilità del comodatario non può infatti diventare predominante all’interno di un rapporto caratterizzato dalla gratuità. L’utilizzazione del bene, pertanto, non può proseguire contro la volontà del comodante, né spostare su quest’ultimo un rischio economico che non era stato né valutato né compensato.
7.5. Con il profilo privatistico si intreccia però quello pubblicistico, quando, come nel caso in esame, la funzione svolta dal comodatario sia anche di interesse del comodante.
7.6. Poiché il Comune ha riconosciuto (da ultimo con la convenzione del 7 dicembre 2021) che vi è un interesse pubblico a disporre sul territorio comunale del servizio di scuola materna svolto nell’edificio in questione, il recesso ad nutum non è praticabile. Dove è coinvolta la cura di un servizio pubblico non sono infatti ammissibili decisioni arbitrarie, né decisioni non chiaramente finalizzate ad un risultato utile per la collettività.
Pertanto, il recesso deve essere sostenuto da una motivazione che illustri, da un lato, le criticità della gestione in corso, e dall’altro le linee organizzative del servizio per il futuro.
8. Questi profili sono effettivamente presi in esame nel provvedimento impugnato e negli atti presupposti, come si è visto sopra, e non sono oggetto di specifiche censure. Si può quindi ritenere che il Comune abbia correttamente assunto la decisione di non proseguire nel rapporto con la ricorrente dopo la fine dell’anno scolastico in corso.

