tratto da iusmanagement.org - autore Dario Di Maria

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria,  Deliberazione N. 71 del 13 agosto 2026

 

L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, la cui interpretazione è oggetto dell’istanza di parere, riproducendo, con alcune variazioni, previgenti similari norme di finanza pubblica (art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015), sancisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

Il tenore letterale dell’articolo di legge non palesa alcuna eccezione all’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, del precetto. Tuttavia, la Magistratura contabile, operando un’interpretazione funzionale della disposizione, ne ha individuate varie in via pretoria. Limitando l’analisi a quelle contenute in pronunce c.d. nomofilattiche delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie (art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e art. 6, comma 4, d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012), le riferite eccezioni possono essere ricondotte a tre macro-categorie

In primo luogo, i compensi accessori remunerativi di “prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili” le quali “potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi” (filone interpretativo inaugurato da Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR, e che ha trovato seguito, per esempio, nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG).
Sulla base del ridetto principio di diritto, sono stati sottratti dal vincolo di finanza pubblica in esame gli incentivi tecnici al personale (oggi previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), i compensi agli avvocati dipendenti (attualmente disciplinati dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014) o idiritti di rogito ai segretari degli enti locali (cfr. Corte conti, SRC Puglia, deliberazione n. 22/2012/PAR).

In secondo luogo, la giurisprudenza contabile ha escluso dal limite i compensi accessori aventi copertura in risorse appositamente destinate da una specifica norma di legge, avente limiti finanziari autonomi, filone interpretativo inaugurato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/2018/QMIG, ma già desumibile, altresì, dalle precedenti citate deliberazioni n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG.

Infine, quale terza macro categoria, sono stati esclusi dal limite i compensi accessori aventi copertura in specifici finanziamenti provenienti da soggetti privati, dall’Unione europea e, entro predeterminati presupposti, anche da altri enti pubblici, filone interpretativo adottato anche per altri vincoli di finanza pubblica (cfr., per esempio, Corte conti, SSRR, deliberazione n. 7/CONTR/2011), ed avente riferimento principale, nel caso di specie, nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG (nonché, da ultimo, n. 10/2026/QMIG).

…..omissis segue qui

Giungendo a queste conclusioni:

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al quesito posto dal Comune di Rapallo, ritiene che le risorse destinate a finanziare il salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un Ufficio di piano possano essere escluse dal limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata in motivazione, in particolare ove siano finanziate da specifiche e tracciabili entrate aventi natura vincolata, finalizzate alla realizzazione di attività delegate o conferite da altri livelli istituzionali, e gli emolumenti economici riconosciuti vadano a remunerare un impegno effettivo e comprovabile di specifiche unità di personale in mansioni aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza.

 

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