Tratto da EIUS

In tema di edilizia, una volta scaduto il termine per l’esercizio dei poteri inibitori degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l’Amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela avente natura sui generis (giacché non implica un’attività di secondo grado su un precedente provvedimento amministrativo), in virtù del quale può vietare lo svolgimento dell’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti già prodottisi soltanto ove ricorrano in concreto i presupposti per l’autotutela, e dunque entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendo ragioni di interesse pubblico.

TAR Lombardia, sezione IV, 17 aprile 2026, n. 1756

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