Tratto da: EIUS
L’«indennità pecuniaria» prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), riveste natura riparatoria, e non già sanzionatoria, sicché la relativa obbligazione si trasmette agli eredi, non essendo applicabile la disciplina dettata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»).