Tratto da: Giurisprudenzappalti  

L’appellante impugna la sentenza di primo grado, in quanto gli illeciti professionali contestati sono stati posti in essere da consorziata esecutrice, non designata per l’ appalto in questione.

Secondo l’appellante non può postularsi un’estensione automatica alle consorziate rimaste estranee, in quanto altrimenti si determinerebbe un effetto moltiplicatore delle carenze delle imprese partecipanti. In ogni caso, l’alterità della consorziata (rispetto a quella designata) era elemento da considerare in fase di valutazione almeno quale “attenuante” nel giudizio di affidabilità del consorzio rispetto alla specifica gara.

Consiglio di Stato, Sez. V, 16/12/2024, n. 10105 respinge l’appello:

La giurisprudenza, rivedendo il proprio precedente indirizzo, ha affermato che il pregiudizio maturato a carico del consorzio stabile in relazione ad un precedente affidamento può rilevare in una successiva procedura anche se risulta ivi designata una diversa consorziata esecutrice. In particolare, è stato chiarito che se a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara. Spetta dunque alla stazione appaltante apprezzare il pregresso illecito professionale a carico del consorzio stabile per valutarne l’eventuale rilevanza; ma non può ritenersi ex lege non riferibile al consorzio stabile un pregiudizio risultante in capo allo stesso solo perché altra era la consorziata esecutrice designata nell’ambito dell’affidamento in cui l’illecito è maturato (in termini Cons. Stato, V, 3 maggio 2022, n. 3453).

Detto in altri termini, proprio il rapporto organico che si instaura tra consorzio stabile e imprese associate, che consente il “cumulo alla rinfusa”, pur mantenendosi la relazione intersoggettiva tra consorzio e imprese consorziate, impone un’attenuazione del regime di separazione quanto meno ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.

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