Tratto da: Giurisprudenzappalti  

La stazione appaltante ha sostenuto che sarebbe irrilevante che le mandanti non dispongano del requisito della cifra d’affari in lavori in misura corrispondente alle quote di esecuzione assunte in gara, invocando la prima parte della previsione dettata all’art. 68, c 11, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui i raggruppamenti sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano abbiano “complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali”, ma trascurando, però, la seconda parte della norma, in cui viene specificato che resta ferma “la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2”.

Questa tesi, sostenuta anche dalle controinteressate – secondo cui la disposizione di cui all’art. 2, comma 6, dell’allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 prescriverebbe il possesso di un requisito attinente alla dimostrazione della capacità economico finanziaria dell’operatore che, al pari di quanto avviene nel caso di appalti di forniture e servizi, potrebbe essere posseduto complessivamente dal raggruppamento – si scontra palesemente con le previsioni dettate dal codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori agli artt. 68, c. 11 e 30, c. 2 dell’allegato II.12.

Sebbene riferita ai lavori (i.e. i requisiti ulteriori per i grandi appalti di cui all’art. 2, c. 6 dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023) la pronuncia T.A.R. Lombardia, IV, 12 dicembre 2024, n. 3625 è rilevante in quanto applica per la prima volta l’art. 68, c 11, d.lgs. n. 36/2023, che in tale traiettoria ben potrebbe essere interpretato nel senso dell’obbligo di corrispondenza sostanziale anche nei settori dei servizi e forniture (nonostante la previsione di cui al comma 4, lett. b del medesimo articolo, che, nell’ennesimo contraddizione codicistica, pare consegnare discrezionalità alla stazione appaltante rispetto alle modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti tecnici ed economico finanziari).

Torna in alto