Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in ragione della lettera dell’art. 24, comma 2, del DL 28/1/2019, n. 4, l’importo di euro 50.000 costituisca il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis, del Tuir, indipendentemente dall’importo complessivo del TFS erogato. Inoltre la normativa vigente citata ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per il TFS, senza alcun riferimento al TFR, al quale pertanto non può essere applicata. Infatti la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale, per le quali non è ammissibile un’interpretazione analogica o estensiva.