Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte riscontra la richiesta di parere formulata dal sindaco di un comune della Romagna in ordine ai seguenti quesiti: “1. “Qual è l’oggetto della polizza assicurativa che il Comune è obbligato a stipulare, in favore dei propri dipendenti ed i cui oneri devono essere coperti attraverso una parte delle risorse finanziarie di cui al comma 5 dell’articolo 45 – Incentivi alle funzioni tecniche – del D. Lgs. n. 36/2023, cosiddetto Codice dei contratti pubblici; 2.È legittimo assicurare mediante le polizze di cui al quesito n. 1 tutte le figure che assumono responsabilità diretta attraverso atti aventi rilevanza esterna derivanti da qualunque attività elencata nell’Allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, del D. Lgs. n. 36/2023?; 3. Qual è la corretta procedura che il Comune deve seguire per attivare l’assicurazione di cui al quesito n. 1 in caso di sinistro?; 4. Quali sono gli oggetti delle polizze assicurative che il Comune è legittimato a stipulare in virtù degli articoli n. 58, comma 6 del CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e n. 25 del CCNL 2019 – 2021 relativo al Personale dell’Area Funzioni Locali del 16/07/2024 (Dirigenti e Segretari)?”. La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna rende il parere richiesto nei seguenti termini: “1. con riferimento al primo e al secondo quesito pronuncia il seguente principio di diritto: “sussiste, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale”; 2. con riferimento al terzo quesito, dichiara l’inammissibilità oggettiva per carenza dei requisiti di generalità ed astrattezza in quanto funzionale all’adozione di atti gestionali; 3. con riferimento al quarto quesito, dichiara l’inammissibilità oggettiva in ragione del fatto che l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell’attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 165/2001, alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN”.