La recente sentenza del TAR SARDEGNA, SEZ. II – del 9 luglio 2024 n. 522 riguarda la legittimità della esclusione da un concorso per posti di dirigente regionale, disposta perché il concorrente, in violazione di una chiara prescrizione del bando, è stato trovato, durante la prova scritta, in possesso di un telefono cellulare ulteriore rispetto a quello inserito nella busta sigillata riposta sul banco, secondo la lex specialis).
In particolare, la suindicata sentenza afferma che nel caso in cui il bando di concorso per l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione:
a) prescriva espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo per i concorrenti, durante lo svolgimento della prova scritta, di inserire in una busta chiusa e sigillata, da riporre sul banco, tutti i telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico atto alla trasmissione di dati con modalità spegnimento;
b) tale prescrizione sia stata chiaramente ribadita più volte dal Presidente della commissione e dai commissari prima dell’inizio della prova, deve ritenersi legittima la esclusione di un candidato che, nel corso della prova, sia stato trovato in possesso, da un addetto alla vigilanza, di un telefono cellulare (nella specie, sporgente dalla tasca della giacca), ulteriore rispetto a quello inserito nella suddetta busta, a nulla rilevando che il medesimo telefono cellulare, in tale circostanza, fosse spento.
L’art. 10 del bando di concorso (rubricato “Prove scritte”) stabiliva espressamente che “I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana. Non potranno avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso”.