Insomma, il re è nudo. La delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia 15 luglio 2024, n. 172 evidenzia quel che avrebbe dovuto essere da subito chiaro: gli incarichi ai pensionati sono da considerare sempre vietati e la “mera formazione o assistenza” è un espediente e nulla più.
Di fatto, la Sezione Lombardia sconfessa le imprudenti e sommarie deliberazioni di altre Sezioni, che con interpretazioni davvero tra il forzato ed il leggero hanno introdotto spazi di attribuzione di incarichi da un lato non ammessi dalla norma, dall’altro fin troppo facilmente esposti ad elusioni di ogni tipo, prima tra tutte quella della simulazione. I casi di incarichi a pensionati qualificati come “mera assistenza” che nascondono, invece, vere e proprie attività addirittura gestionali ed operative, non si contano.
La Sezione Lombardia evidenzia indirettamente il caos aperto ed ammesso inopinatamente dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio 80/2024 e prima ancora dal parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, 3 maggio 2023, n. 88, che hanno dato la stura alla rincorsa ai pensionati ed a qualsiasi sistema per mantenerli in servizio, in barba a qualsiasi enunciazione della necessità ed opportunità di ringiovanire la PA ed assumere nuove competenze. Ma, anche in barba a principi di logica: molti di questi incarichi sono destinati a persone andate in pensione anticipatamente, che hanno, quindi, mostrato di non volere continuare il rapporto con la PA: che senso ha, dunque, richiamarli in servizio e perfino consentire ulteriori emolumenti oltre la pensione?
La Sezione Lombardia, poi, esprime un’osservazione che più ovvia non potrebbe essere: “l’attività di formazione del neoassunto non richiede, di norma, una “mera assistenza” ma, in presenza di attività complesse, un sostegno conoscitivo da parte di un esperto, maturato nella pregressa esperienza e conoscenza. Per tale ragione la formazione del personale, sia in ambito pubblico che privato, viene affidata ad esperti mediante contratti di consulenza ovvero di collaborazione a titolo oneroso; prestazioni vietate ai dipendenti in quiescenza (e anche ai dipendenti cessati dal servizio ma non ancora in quiescenza nei termini stabiliti dall’art. 24 della L. 724/1994)”. Insomma, se la formazione deve essere seria ed utile, non può certamente essere “mera” nei termini assolutamente indefiniti e indefinibili con i quali è stata descritta dai precedenti non condivisibili pareri delle altre Sezioni.
Nella sostanza, incaricare un pensionato di questa fantomatica mera assistenza è praticamente tempo perso: la formazione che potrebbe garantire, per non dar luogo alla violazione sotto traccia del divieto di consulenze vere e proprie, dovrebbe rivelarsi breve e superficiale, quindi sostanzialmente inutile.
Se si vuol fare formazione seria, infatti, secondo la Sezione Lombardia, non si può che rivolgersi a soggetti specializzati, da incaricare di vere e proprie prestazioni professionali, di lunga durata e rispettose di quel programma di formazione che deve essere oggetto del Piao e non può certo immaginarsi lasciato all’improvvisazione del pensionato che eroga una mera “condivisione”.
Osserva, ulteriormente, la Sezione Lombardia che le amministrazioni dovrebbero assicurare i percorsi di guida e orientamento dei neoassunti utilizzando prevalentemente gli strumenti pubblicistici messi a disposizione: non si può, allora, fare a meno di citare il programma Syllabus, con il quale incarichi improvvisati a pensionati non appaiono in alcun modo compatibili, se non con gli intenti elusivi di cui si parla.