Tratto da: Eius

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la proprietà, pubblica o privata, di una strada, ovvero l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, investendo l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi dei privati o della Pubblica Amministrazione. ► V. anche TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 1885/2024, e TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1156/2022.

Consiglio di Stato, sezione V, 26 giugno 2024, n. 5646

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