Tratto da: leautonomie.it

La mancata dichiarazione della assenza di procedimenti penali in corso è causa di esclusione dal concorso solamente ove espressamente prevista dal bando. La mancata indicazione delle condanne penali è parimenti causa di esclusione ove vi sia una specifica previsione nel bando. Ed infine l’anzianità quinquennale di servizio per potere essere ammessi ai concorsi per la dirigenza deve essere maturata esclusivamente alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Sono questi i principi fissati di recente dal Consiglio di Stato in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici.

LA MANCATA DICHIARAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI

La previsione da parte dell’ente nel modello di presentazione della domanda del vincolo della dichiarazione dell’assenza di procedimenti penali in corso, mentre nel bando era previsto il requisito dell’assenza di condanne, non consente alla stessa amministrazione di dare corso la esclusione dal concorso e dalla graduatoria. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 3001/2024.

Leggiamo che la presenza di una tale clausola determinava “semplicemente un obbligo d’informazione aggiuntivo (anche per il controllo e monitoraggio da parte dell’amministrazione, e comunque per tutte le valutazioni del caso) non associato ad una causa escludente”.

Ci viene inoltre detto, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Cassazione, che la previsione ex DPR n. 445/2000 della decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere “opera ogniqualvolta che, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio”. Per cui “non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza .., ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio”.

Da ricordare conclusivamente che il dpr n. 82/2023 impone alle amministrazioni di inserire tale clausola nei bandi.

LE CONDANNE

La mancata indicazione delle condanne penali subite, ove ciò sia previsto nel bando, determina l’esclusione, anche se la condanna non è ostativa alla assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

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