Tratto da: leautonomie.it

Nell’articolo pubblicato su La Gazzetta degli Enti Locali il 26.6.2024, “Gara d’appalto: i responsabili di fase nella recente giurisprudenza”, Stefano Usai propone condivisibili e puntuali considerazioni sulla non condivisibilità ed erroneità della sentenza del Tar Val d’Aosta 26/2024, che ha considerato legittimo, in base a regolamento interno, il provvedimento di esclusione dalla gara adottato da un responsabile di fase invece che dal Rup.

Colpisce in particolare la seguente affermazione dell’Autore: “Una funzione di indirizzo/supervisione dovrebbe implicare di per sé un potere anche decisorio su un potere meramente istruttorio che è quello che si deve riconoscere ai responsabili di fase”. E’ senz’altro corretto.

Ma, questa considerazione era proposta da chi (“Ennesima sentenza non convincente sulla competenza del Rup ad escludere dalle procedure di gara”, Le Autonomie, 06/09/2022, L. Oliveri), all’epoca della vigenza del d.lgs 50/2016, stigmatizzava le teorie secondo le quali il Rup, all’epoca “mero” responsabile del procedimento e senza alcuna specifica norma codicistica che gli attribuisse espressamente la competenza di escludere gli operatori economici dalla gara, era tuttavia considerato come legittimato ad adottare tale provvedimento di esclusione.

Legittimamente, molta parte della dottrina, all’epoca, era invece convinta dalla giurisprudenza e anche dall’Anac, la quale aveva inserito nei propri bandi tipo in capo al Rup la competenza ad escludere, pur nell’assetto di una normativa priva dell’assegnazione espressa a detto Rup della competenza ed escludere e della legge 241/1990, che non attribuisce ai responsabili del procedimento poteri decisori, ma solo istruttori, a meno che norme di legge (non certo regolamentari) non assegnino in via espressa poteri decisori al Rup.

Nella sostanza, il Tar Valle d’Aosta, Sezione Unica, con la sentenza 6.6.2024, n. 26, ripropone gli stessi ragionamenti in base ai quali nel precedente regime normativo per via pretoria si era concluso per la competenza del Rup ad adottare il provvedimento di esclusione.

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