31/10/2019 – Eccessiva gravosità dei criteri di accesso ad un concorso pubblico: limiti della discrezionalità della p.a. nella determinazione degli stessi

Eccessiva gravosità dei criteri di accesso ad un concorso pubblico: limiti della discrezionalità della p.a. nella determinazione degli stessi
di Marcello Lupoli – Dirigente P.A.
E’ illegittimo il bando di concorso per l’assunzione di funzionari amministrativi nella parte in cui abbia previsto, tra i requisiti di ammissione, oltre alla laurea, la necessità di ulteriori titoli di accesso non proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire, risolvendosi pertanto in un’immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.
E’ questo, in sintesi, il portato della sentenza 14 ottobre 2019 n. 6972 resa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato.
I giudici di Palazzo Spada sono stati chiamati a conoscere dell’appello interposto da alcuni concorrenti esclusi da un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di funzionari architetti avverso la sentenza resa dal giudice amministrativo di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione disposto dall’amministrazione sul presupposto del difetto di un titolo di accesso richiesto dal bando oltre la laurea, consistente nel possesso di un diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale o di altro titolo equipollente nella disciplina di riferimento, laddove parte appellante risultava in possesso, oltre che della laurea e dell’abilitazione professionale, di un master universitario di secondo livello, ma di durata inferiore al biennio.
Rigettata una preliminare eccezione di rito circa l’inammissibilità del ricorso avanzata dalla parte appellata, i supremi giudici amministrativi, con riferimento al merito della controversia, hanno ritenuto il gravame proposto fondato e degno di accoglimento.
Ed invero, pur prendendo le mosse dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui va riconosciuto, in materia di concorsi pubblici, “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494)”, cionondimeno i giudici di Piazza Capo di Ferro hanno condiviso l’assunto secondo cui “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098)”.
Nell’ambito delle delineate coordinate giurisprudenziali, con particolare riferimento alla vicenda che ne occupa portata all’attenzione dei giudici di Palazzo Spada, nella parte motiva della sentenza in disamina si evidenzia che “i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito”, atteso che risulta ingiustificata “la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale – con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale – in relazione allo specifico profilo di Funzionario architetto in questione”.
In altri termini, la sentenza intende evidenziare nell’individuazione dei requisiti contemplati dal bando de quo un’eccessiva gravosità dei criteri stabiliti per l’accesso al concorso rispetto al fine da perseguire, sol se si consideri che l’amministrazione, con riferimento ai successivi concorsi, ha ritenuto sufficiente il solo requisito del possesso del diploma di laurea, ex se idoneo a garantire l’adeguata preparazione e professionalità per il profilo richiesto.
Si appalesa, pertanto, chiara come non giustificata la previsione contenuta nel bando di concorso di ulteriori requisiti quali quelli oggetto della doglianza della parte appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e non solo, è stato ritenuto degno di accoglimento il gravame interposto, con conseguenziale riforma della sentenza del giudice di primo grado ed annullamento in parte qua del bando di concorso e del relativo decreto presupposto ed affermazione dell’illegittimità dell’esclusione della possibilità di partecipare alla selezione da parte dell’appellante, con conferma del provvedimento con il quale, a seguito dell’ammissione in sede cautelare al sostenimento delle prove concorsuali, la parte appellante è risultata in posizione utile della graduatoria.
In sintesi, a fronte del riconoscimento in capo all’amministrazione banditrice del concorso pubblico di un ampio potere discrezionale nell’individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l’ammissione ad una procedura selettiva, lo stesso non può tuttavia trasmodare in manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità od arbitrarietà della scelta compiuta, con i conseguenti vulnera sotto il profilo della legittimità, come avviene nel caso in cui, tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richiesta per il posto da ricoprire, la previsione del bando ecceda nella previsione dei titoli culturali richiesti, offrendo il destro per l’esperimento di azioni giudiziali tese ad evidenziare, con finalità demolitorie, l’eccessività dei criteri previsti per accedere al concorso.
Il riconoscimento dell’adeguatezza dei titoli culturali richiesti in rapporto al profilo che si intende coprire con l’attivazione della selezione concorsuale non intende affatto rinunciare ad un criterio meritocratico, bensì soltanto dare la giusta rilevanza alla proporzionalità del titolo di studio richiesto in relazione al posto messo a concorso da ricoprire, ferma restando comunque la definizione del livello del titolo allorquando la stessa sia affidata alla legge ovvero ad altra fonte normativa.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto