31/08/2020 – Spetta all’OSL l’ammissibilità dei debiti fuori bilancio dopo il dissesto

Spetta all’OSL l’ammissibilità dei debiti fuori bilancio dopo il dissesto
di Viviana Fugazzotto – 29.08.2020
 
“Per i debiti fuori bilancio emersi dopo la dichiarazione di dissesto non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, dal momento che spetta all’Organo Straordinario di Liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva“.
Con tale deliberazione è stato superato l’orientamento restrittivo, maturato presso molte Sezioni regionali di controllo, che hanno ritenuto necessario il previo riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare ai fini dell’inclusione del piano di rilevazione.
La disciplina relativa al dissesto presenta caratteri di specialità e dal quadro normativo si rileva “volontà del Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell’organo straordinario di liquidazione” (cfr. ordinanza n. 1994 del 20 marzo 2020).
Il chiaro disposto di cui all’art. 254 Tuel, al comma 3 lettera a), infatti, nel normare la procedura per la formazione della massa passiva per la redazione del piano di rilevazione parla dei “debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Con tale disposizione si è voluta  ammettere alla massa passiva la pressoché totalità dei debiti, in bilancio e non, sorti nell’arco temporale indicato. Per i debiti fuori bilancio rimane l’obbligo di vagliarne i requisiti fissati dall’art. 194 Tuel. Tale obbligo è inteso non nel senso di rispetto della procedura di formale adozione della delibera consiliare di riconoscimento,  bensì come verifica sostanziale del ricorrere dei presupposti di “utilità ed arricchimento” di competenza dell’OSL.
Ed ancora è la condizione stessa dell’Ente dissestato ad escludere il necessario riconoscimento in Consiglio comunale del debito in quanto, così come previsto dall’art. 244 dello stesso Tuel, l’ente è in dissesto quando  versi in condizioni di difficoltà alle quale non si sia potuto fare validamente fronte con le modalità (procedurali) di cui agli artt. 193 e 194.
La deliberazione 20 luglio 2020, n. 12 non solo riconosce la competenza dell’OSL (e non del consiglio comunale) in relazione ai debiti fuori bilancio per formazione della massa passiva e del piano di rilevazione, ma precisa che tale competenza vada estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 194 TUEL.
Se si accedesse alla tesi per cui occorre differenziare  le fattispecie di competenza dell’OSL da quelle di competenza del Consiglio dell’ente “risulterebbe, frustrato il principio della par condicio creditorum da intendersi in una accezione non solo sostanziale ma anche procedurale”.

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