31/08/2020 – Professionisti, parcella garantita

CASSAZIONE/ Ordinanza sulla condizione che fa scattare il diritto al compenso
Professionisti, parcella garantita
Il professionista va pagato comunque anche se il comune rinuncia ai fondi comunitari. Basta l’erogazione del finanziamento a far avverare infatti la condizione prevista per il compenso al progettista.
di Dario Ferrara
 
 
Non si può escludere il pagamento della parcella al professionista solo perché il comune rinuncia ai fondi europei già assegnati: la condizione che fa scattare il diritto al compenso per il progettista si è avverata con l’erogazione e quindi la condotta dell’ente locale implica una rinuncia alla condizione che è possibile soltanto in caso di condizione unilaterale, mentre i giudici del merito l’hanno interpretata come bilaterale. È quanto emerge dall’ordinanza 18031/20, pubblicata il 28 agosto dalla seconda sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso dell’architetto dopo che è stata confermato l’accoglimento dell’opposizione all’ingiunzione proposta dal Comune: il professionista reclamava un compenso di 2,3 milioni per i quattro progetti a valere su contributi Fesr, il fondo europeo per le infrastrutture, ma veniva condannato a restituirne all’amministrazione locale oltre 63 mila. E ciò perché nel contratto intervenuto con l’ente c’è la clausola secondo cui al progettista non sarebbe stato corrisposto alcun compenso se il Comune non avesse fruito dei finanziamenti comunitari. Trova ingresso la censura che denuncia la violazione e falsa applicazione della norma ex articolo 1359 cc, secondo cui la condizione del contratto si considera avverata quando è mancata per una causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La disposizione non si applica quando la parte tenuta condizionatamente a una determinata prestazione ha anch’essa interesse all’avveramento della condizione; quest’ultima va ritenuta apposta nell’interesse di un solo contraente se c’è una clausola ad hoc oppure da un insieme di elementi del contratto si può ritenere che l’altra non vi abbia interesse; altrimenti è inserita nell’interesse di entrambi. Sbaglia la Corte d’appello quando non ritiene credibile che il Comune rinunci ai fondi europei per evitare di pagare una parcella troppo salata all’architetto, il quale in effetti pretende una cifra considerevole. La rinuncia a un finanziamento già concesso è una condotta che interviene quando risulta ormai avverata la condizione cui le parti hanno subordinato il diritto al compenso del professionista. Parola al giudice del rinvio.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto