31/08/2016 – due commenti all’articolo di Scarcella

 

schifato (31/08/2016 12:32)

con tutta la merda che ci è stata vomitata addosso dallo schema di decreto il collega Scarcella ha trovato il modo di evidenziare e criticare l’unico aspetto che potrebbe essere di una qualche utilità per i segretari comunali.

Se ne sarebbero accorti anche Madia, Renzi&C. ma, ad ogni buon conto, ci ha pensato Scarcella. Così… per non correre rischi … Scarcella evidenzia perchè la sostituzione del dirigente apicale sarebbe molto complessa.

 

Leggete con attenzione

“L’elemento che mette in crisi la riforma appare essere, ad avviso di chi scrive, la costituzione del rapporto di lavoro tra i singoli enti locali e gli attuali segretari comunali, che diventeranno dirigenti con contratto a tempo indeterminato del medesimo ente. Questo renderà molto più complessa, se non impossibile negli enti di minore dimensione, la sostituzione del dirigente apicale, se non per volontà di quest’ultimo. Infatti, se fino ad oggi la scelta del Sindaco neo eletto di sostituire il segretario comunale era priva di impatto economico per il singolo ente, in quanto il sistema nel suo complesso garantiva il pagamento delle retribuzioni e l’attribuzione di nuovi incarichi, oggi la scelta di non rinnovare il dirigente apicale ha un costo ed anche significativo per l’ente. Infatti, si è visto che ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell’ultima amministrazione che glielo ha conferito, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Questo dal punto di vista della sostenibilità economica. Dal punto di vista della sostenibilità giuridica appare difficilmente ipotizzabile, in un ente di minori dimensioni, che abbia in dotazione organica il solo dirigente apicale, senza altre figure dirigenziali, la presenza di un dirigente apicale retribuito ma privo ormai di incarico e quindi privo di funzioni e contestualmente quella di un altro dirigente apicale, proveniente da altra amministrazione a cui si è conferito il nuovo incarico, che invece svolge le funzioni attribuite alla figura (come sarebbe possibile con un unico posto in dotazione organica?). Infatti, fino alla nomina in altro ente, il dirigente privo di incarico rimane titolare del rapporto di lavoro presso l’ultima amministrazione che ha conferito l’incarico: soltanto al momento di una nuova nomina si effettuerà la cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Del tutto incomprensibile, poi, soprattutto per gli enti locali di minori dimensioni risulta la previsione contenuta nell’art. 23-bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 dello schema di decreto, dove si legge che “in ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell’amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale”. La norma sembra essere, pertanto, completamente inapplicabile.”

 

 

A.B. (31/08/2016 14:16)

La lettura di Scarsella è chiaramente “orientata”. E’ un unionista e legge la riforma con gli occhiali dell’Unione.

Vede poche criticità; rileva solo quelle meno deflagranti e si sforza di trovare pure la soluzione …. 

Singolare la rassicurante lettura del novellando comma 1-quater dell’articolo16. L’attuale stesura appare inquietante. Leggere per credere: ” Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia. prevista la posizione dirigenziale; la funzione di direzione apicale è. svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all’14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. “.

Per Scarsella si tratta di un chiarimento che consente di attribuire ai responsabili dei servizi funzioni dirigenziali ai sensi dell’art., 109 TUEL. Peccato che testualmente la disposizione dica tutt’altro ossia pone, agli enti di minore dimensione demografica, una chiara alternativa:

1) gestione associata della funzione di direzione apicale (nelle forme previste dall’14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

2) possibilità di attribuire la funzione dirigenziale apicale (anche mediante spacchettamento, come dimostra il plurale: “salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali”) ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 .

Insomma una lettura di parte, orientata, molto superficiale e quindi PERICOLOSA.

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