31/07/2019 – Loculi di proprietà pubblica occupati di fatto

Loculi di proprietà pubblica occupati di fatto

In questo ente esiste un manufatto per n. 32 loculi presso il cimitero comunale in buona parte occupato anche con sepolture di 40-50 anni, nel quale sono sempre stati posti i resti mortali di alcune famiglie del paese, che senza atti -hanno tacitamente- o per uso e consuetudine consolidati nel tempo, anche con la complicità in buona fede del comune, “legittimato” i parenti a pretenderne la sepoltura. Il manufatto è di proprietà dell’ente e non vi sono titoli o concessioni perpetue o novantanovennali a favore di dette famiglie. Le ipotesi di soluzione potrebbero essere quelle di estumulare tutti gli occupanti e quindi liberare lo spazio per poterlo concedere con concessione onerosa a chiunque ne faccia richiesta. Il comune può procedere all’estumulazione di tutti i loculi per sanare la situazione, convocare tutti i parenti dei defunti e “obbligarli” a regolarizzare le concessioni cimiteriali, modulandone il costo in relazione al periodo di sepoltura?
di Matteo Paolo Frazza
Al fine di dare adeguata risposta al quesito in esame giova precisare quanto segue.
La questione sottoposta al vaglio dello scrivente necessita di un previo chiarimento in ordine ai principi generali che informano l’attività amministrativa.
E’ infatti d’uopo ricordare che la Pubblica Amministrazione diversamente da come avviene per i soggetti di natura privata, può assumere obblighi per propria parte solo mediante l’utilizzo di negozi giuridici in forma scritta.
Ciò in ragione del fatto che detta forma è espressione compiuta di un potere decisionale che viene necessariamente documentato ad substantiam.
Pertanto a nulla rilevano i cosiddetti comportamenti concludenti ovvero la prassi che nel corso del tempo hanno regolato specifici rapporti tra la P.A. ed i soggetti privati (ex multis Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 23 novembre 2016) 14 febbraio 2017, n. 3844 e Cons. Stato Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5138).
Ciò posto non può inoltre sottacersi che l’attività amministrativa è soggetta alla cosiddetta tutela del legittimo affidamento, vale a dire che la PA “…… è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. ” (T.A.R. Lazio Roma Sent., 3 settembre 2012, n. 4455).
Da tali premesse venendo al caso che ci occupa, se da un lato è evidente come non sia sorto alcun obbligo negoziale da parte del Comune, dall’altro lato è evidente (non può sottacersi) come nel corso del tempo si sia ingenerato un legittimo affidamento rispetto alla gestione dei loculi cimiteriali.
Sotto questo profilo l’azione dell’ente locale deve peraltro conformarsi alla disciplina di settore dettata dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 agli art. 90 e successivi, nonchè all’eventuale regolamentazione di secondo grado che l’ente si è eventualmente dato.
In conclusione il Comune dovrà anzitutto valutare la costituzione di una concessione temporanea (secondo quanto previsto dalla citata normativa) che legittimi l’attuale utilizzo dei loculi; una concessione che non può che operare da oggi per il domani; diversamente laddove non si realizzassero i presupposti per formalizzare la concessione a chi ora ha l’uso dei loculi si dovrà procedere con l’individuazione di un altro concessionario e liberare i loculi secondo quanto previsto dal Dpr/Regolamento Comunale.

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