30/12/2022 – ANAC – disciplina degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente al patrocinio legale in favore delle amministrazioni pubbliche

ANAC – disciplina degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente al patrocinio legale in favore delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto: Richiesta di parere del RPCT della Città Metropolitana di OMISSIS in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente al patrocinio legale (prot. ANAC n. OMISSIS).

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto all’Autorità un parere in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente al patrocinio legale in favore dell’Ente, si rappresenta quanto segue.

Al fine di inquadrare correttamente la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità, è necessario richiamare gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013. Di seguito si illustrano gli articoli di riferimento: Ø Art. 15 del d.lgs. 33/2013 che disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:

– gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

– il curriculum vitae;

– i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;

– i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato (si ricorda che i dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);

– l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, co.14, d.lgs. 165/2001. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 37 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nell’allegato 1 alla Delibera n.1310/2016, al quale integralmente si rinvia, sono dettagliati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che – tra l’altro – sono oggetto di uno specifico approfondimento nel PNA 2022, di prossima adozione, con revisione del citato allegato.

L’Autorità ha avuto modo di precisare che, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016, vigono gli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

In questi casi l’amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate, come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.

Quanto al rapporto tra le due disposizioni citate, l’Autorità, nella citata delibera n. 1310/2016, ha fornito prime indicazioni sulla pubblicazione degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni e non rientranti nell’ambito applicativo della disciplina prevista in materia di contratti pubblici.

Nel predetto atto di indirizzo, infatti, è stato specificato, quale criterio di classificazione generale, che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) e che diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendosi la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” (cfr. § 5.1.).

L’Autorità ha affrontato tale questione anche nelle FAQ in materia di trasparenza, pubblicate sul sito istituzionale, sia nella sezione dedicata agli obblighi di cui all’art. 15 che in quella relativa agli obblighi ex art. 37. Nel dettaglio, è stato chiarito che, nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come “contratti esclusi”.

Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità dell’allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016, l’amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” (cfr. FAQ citate). In ogni caso, preme ricordare che, con specifico riferimento all’individuazione degli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ha già più volte precisato che «Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione» (FAQ in materia di trasparenza – sezione Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza).

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 30 novembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia Firmato digitalmente il 14 dicembre 2022  

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto