30/11/2020 – Quando il tesoriere diventa cassiere?

La figura del tesoriere degli enti locali è radicalmente cambiata dopo le ultime modifiche normative e, in particolare, a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2-quater, del dl 124/2019.

Tale norma ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del Testo unico sugli enti locali che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere.

I nuovi compiti del tesoriere

Pertanto, il tesoriere non è più tenuto ad osservare la «griglia» degli stanziamenti di entrata e di spesa in conto competenza, di cassa e in conto residui. Non riceve più il bilancio, né le variazioni di bilancio, né le modifiche sul Fondo pluriennale vincolato (Fpv). Di fatto il tesoriere è diventato un cassiere, come in altri enti pubblici economici, che gestisce una massa di risorse indistinte, senza più dovere di controllo sugli stanziamenti.

Questo, di riflesso, accresce le responsabilità degli uffici finanziari, che non possono più contare su un «controllore» esterno.

Rimanevano, tuttavia, alcune norme figlie del precedente regime, che l’art. 52 del dl 104/2020 ha abrogato. Nel dettaglio, sono stati sono abrogati i commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’art. 175 del Tuel.

L’art. 163 riguarda l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria e disponeva che all’avvio gli enti dovessero trasmettere al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.

Il comma 9-bis dell’art. 175, invece, continuava a imporre di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio.

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