30/11/2015 – Dopo il caso Sanremo via libera dell’Anac al segretario anti-corruzione e responsabile dei procedimenti disciplinari

Dopo il caso Sanremo via libera dell’Anac al segretario anti-corruzione e responsabile dei procedimenti disciplinari

di Alberto Barbiero

 

Il segretario generale di un Comune può cumulare le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile dei procedimenti disciplinari, anche in ragione della sua situazione di soggetto super partes.

Le indicazioni precedenti

Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione ha formulato con un orientamento per il Comune di Sanremo (prot. 0148861 del 6 novembre 2015) un’interpretazione che capovolge quella restrittiva a suo tempo esplicitata dalla circolare 1/2013 della Funzione pubblica, nella quale si richiamavano le amministrazioni a riflettere sull’opportunità di nominare quale responsabili per la prevenzione della corruzione il dirigente responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari, a fonte della possibile situazione di conflitto di interessi, e quindi di incompatibilità, potenzialmente verificabile. Questa raccomandazione non era stata ritenuta applicabile per i Comuni di minori dimensioni dalla Conferenza unificata nell’intesa del 24 luglio 2013, rilevando come in quelle realtà fosse impossibile applicarla in ragione della concentrazione di ruoli e di funzioni. L’Anac era intervenuta sul tema con l’orientamento n. 111 del 4 novembre 2014, aderendo alla raccomandazione della Funzione pubblica, ritenendo che una potenziale situazione di conflitto di interessi nello svolgimento di entrambe le funzioni (responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari) sussista nel solo caso in cui lo stesso responsabile anti-corruzione sia interessato dal procedimento disciplinare, giungendo a stabilire che, al di fuori di questa ipotesi, questo soggetto può rivestire anche il ruolo di responsabile dei procedimenti disciplinari.

Il cambio di rotta

Nell’orientamento espresso su sollecitazione del segretario del Comune ligure, recentemente interessato dall’intervento dell’autorità giudiziaria su un rilevante numero di dipendenti “assenteisti”, con l’attivazione di un altrettanto consistente numero di procedimenti disciplinari, l’Anac produce un’interpretazione innovativa, ritenendo che sia possibile il conferimento dell’incarico dirigenziale sulla gestione del personale, comportante anche la titolarità dell’ufficio di disciplina (in base all’articolo 55, comma 4 del Dlgs 165/2001) al segretario generale, già responsabile della prevenzione della corruzione, anche se il Comune non è di piccole dimensioni. Secondo il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, infatti, non si verrebbe a determinare la situazione di conflitto d’interessi a suo tempo delineata come potenziale dalla funzione pubblica, non risultando evidenti ragioni che ostino al cumulo delle due funzioni. Nel provvedimento, anzi, si rileva che la diffusione quanto mai ampia dei potenziali illeciti disciplinari perseguibili (rapportata al caso specifico di Sanremo, ma estensibile anche ad altri contesti) suggerisce semmai di evitare il conferimento dell’incarico di responsabile dei procedimenti disciplinari a un dirigente responsabile di un ufficio operativo inserito nella struttura organizzativa del Comune e di prediligere invece un soggetto super partes quale il segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione. L’Anac legittima quindi con l’orientamento del 6 novembre la possibile confluenza di ruoli in capo al segretario generale secondo una logica organizzativa che lo evidenzia come figura assorbente funzioni di prevenzione, di controllo e di gestione delle sanzioni disciplinari.

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