30/10/2019 – Obbligatorietà servizio di trasporto scolastico

Obbligatorietà servizio di trasporto scolastico
 
Massima
L’art. 9, c. 2, L.R. n. 13/2018, prevede che “i soggetti istituzionali preposti assicurano servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti”. L’espressione “assicurano” in luogo di “possono assicurare” di cui al previgente art. 16, c. 47 bis, L.R. n. 3/1998, abrogato dalla L.R. n. 13/2018, attesta l’obbligatorietà del servizio di trasporto scolastico, rimanendo invariata, rispetto alla norma precedente, la possibilità di richiedere o meno la partecipazione economica degli utenti.

Il DM 31 gennaio 1997 stabilisce i casi in cui il servizio di scuolabus può essere utilizzato anche per il trasporto presso un istituto scolastico situato nel territorio di un’altra amministrazione comunale: in particolare, il trasporto di alunni residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata è subordinato alla stipula di apposita convenzione ai sensi della L. n. 142/1990 tra i comuni interessati (art. 3, c. 1, lett. c), DM 31 gennaio 1997).

In questo caso, per quanto concerne l’imputabilità degli oneri economici del servizio, la previsione secondo cui sia il comune di residenza a farsi carico delle spese di trasporto dei suoi studenti risulta coerente con il ruolo del comune quale ente di governo del proprio territorio, chiamato ad utilizzare le proprie risorse per il soddisfacimento delle esigenze della collettività di riferimento. Un tanto ferma restando l’autonomia delle parti nel definire il contenuto della convenzione, strumento previsto nell’ordinamento regionale dall’art. 21, L.R. n. 1/2006.

 
Parere
Il Comune chiede se rientri tra i soggetti preposti tenuti ad assicurare obbligatoriamente il servizio di trasporto scolastico agli studenti residenti nel proprio territorio, ai sensi dell’art. 9, c. 2, L.R. n. 13/2018. Il Comune ha, inoltre, precisato per le vie brevi che effettua il trasporto scolastico, con proprio mezzo, di alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado, residenti in altro comune, presso l’ulteriore diverso comune ove si trova l’istituto scolastico, e chiede se possa prevedersi, in apposita convenzione che regoli i rapporti tra i comuni interessati, che i relativi oneri per detti studenti vengano imputati al comune di residenza.

Per quanto concerne l’obbligatorietà del servizio di trasporto scolastico, l’art. 9, c. 2, L.R. n. 13/2018, richiamato dall’ente istante, prevede che “i soggetti istituzionali preposti assicurano servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti”.

In proposito, si osserva che la L.R. n. 13/2018 da un lato ha recato la previsione dell’art. 9 summenzionato e, dall’altro, ha disposto l’abrogazione dell’art. 16, comma 47 bis, della L.R. 3/1998, il quale prevedeva che “Nell’ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare servizi di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado anche con la compartecipazione economica degli utenti” (art. 56, comma 1, lett. n).

Dalla formulazione testuale della nuova norma, di cui all’art. 9, comma 2, L.R. n. 13/2018, in particolare dall’espressione “assicurano” in luogo di “possono assicurare”, emerge l’obbligatorietà del servizio di trasporto scolastico, restando invariata la possibilità di richiedere o meno la partecipazione economica degli utenti (“anche con la partecipazione economica degli utenti”).

Un tanto chiarito sotto il profilo dell’obbligatorietà del servizio di trasporto scolastico, per quanto concerne il trasporto che l’Ente effettua di studenti residenti in altro comune presso la scuola secondaria di primo grado del diverso comune in cui ha sede l’istituto scolastico, viene in considerazione l’art. 3 del DM 31 gennaio 1997, che ha stabilito i casi in cui il servizio di scuolabus può essere utilizzato anche per il trasporto presso un istituto scolastico situato nel territorio di un’altra amministrazione comunale.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 in argomento, possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus: gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell’ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti (lett. a); gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola (lett. b); gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (lett. c).

Nel caso di specie, ove il Comune fornisce il servizio di trasporto scolastico per studenti residenti in altro comune e presso il diverso comune ove ha sede l’istituto frequentato, viene in considerazione la lett. c) del comma 1 richiamato, che subordina il trasporto di alunni e bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata alla condizione che sia stipulata apposita convenzione ai sensi della L. n. 142/1990 – oggi, D.Lgs. n. 267/2000, n.d.r. – fra gli enti locali interessati.

Al riguardo, nell’ambito dell’ordinamento regionale, viene in considerazione l’art. 21, L.R. n. 1/2006, che regola lo strumento della convenzione tra gli enti per disciplinare lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

Per quanto riguarda il profilo dell’imputabilità della spesa per il trasporto di studenti non residenti nel territorio del Comune che eroga il servizio, in base ad apposita convenzione, si osserva quanto segue.

L’art. 3, L.R. n. 13/2018, al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, pone in capo ai Comuni, tra l’altro, la titolarità degli interventi in materia di trasporto scolastico (comma 2, legg. g).

Per quanto concerne i destinatari degli interventi comunali, si osserva che nell’ordinamento vigente il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed è l’ente cui spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio del comune, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali (artt. 8 e 16, L.R. n. 1/2006).

In base alla normativa richiamata, ciascun comune è deputato ad espletare la funzione di assistenza scolastica, nella specie del trasporto scolastico, nei confronti degli alunni residenti nel suo territorio, proprio per la sua natura di ente preposto alla rappresentanza e alla cura degli interessi della comunità di appartenenza.

Anche la giurisprudenza sottolinea la natura del comune quale ente esponenziale per eccellenza della collettività territoriale di riferimento, preposto alla cura degli interessi della popolazione locale[1].

Alla luce di un tanto, ferma restando l’autonomia dei comuni interessati nel definire lo specifico contenuto della convenzione che andranno a stipulare, avuto riguardo a tutte le circostanze ed interessi che rilevano, la previsione secondo cui sia il comune di residenza a farsi carico delle spese di trasporto scolastico dei suoi studenti, risulta coerente con il ruolo del comune quale ente di governo del proprio territorio, chiamato ad utilizzare le proprie risorse per il soddisfacimento delle esigenze della collettività di riferimento.

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[1] Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082; TAR Campania Napoli, sez. I, 28 settembre 2011, n. 4520.

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