30/09/2019 – Maggiorazione festiva per il personale turnista

Maggiorazione festiva per il personale turnista
28/09/2019
Segnalo la chiarissima sentenza  21412/2019 della Corte di Cassazione con la quale ha affrontato il caso di alcuni agenti di polizia locale che avevano chiesto la condanna dell’ente al pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, comma 2, CCNL comparto Regioni Autonomie locali 14.9.2000, rivendicato per l’attività prestata nelle giornate festive infrasettimanali in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22, comma 5, dello stesso contratto.

In particolare, ribaltando la decisione dei gradi precedenti (a favore di lavoratori), la Cassazione illustra che non spetta la maggiorazione di cui all’art. 24, comma 2, del CCNL in caso di prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, seppur coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), non potendosi fondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.

Del resto, prosegue il Collegio, il tenore testuale dell’art. 22, comma 5, renderebbe palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro.

Sottolineo: i giudici precedenti avevano dato ragione ai lavoratori e questo, insegna, che fermarsi al primo grado non sempre è cosa buona e giusta da prendere alla leggera.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto