30/08/2019 – Può il sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila nominare sei assessori?

Osservatorio viminale 
Diecimila abitanti, cinque assessori

Può il sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila nominare sei assessori?

 
Risposta
In via generale, la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia «organi di governo» dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni recate dall’art. 2, comma 185, della legge n. 191 del 2009, come integrato dall’art. 1, comma 1 bis, della legge 26 marzo 2010, n. 42. Ai sensi della citata normativa è previsto che «Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore». Secondo quanto rappresentato dal sindaco dell’ente, tale normativa non sarebbe applicabile stante il disposto dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00 in base al quale lo stesso non sarebbe derogabile «se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni». In proposito, si osserva che il sindaco dovrà attenersi alla disciplina legislativa vigente in ordine al numero degli assessori ancorché la stessa non abbia modificato espressamente l’art. 47 del Tuoel. Ciò in base al principio generale che prevede l’abrogazione quando vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Pertanto, come già rappresentato con la circolare ministeriale n. 2915 del 18.2.2011, i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti potranno nominare al massimo cinque assessori.

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